Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: la registrazione delle conversazioni telefoniche tra cliente ed avvocato

E’ stato chiesto parere in merito alla liceità, sotto il profilo deontologico, della produzione in giudizio di registrazioni del contenuto di conversazioni intercorse fra l’assistito dell’attuale avvocato richiedente parere, ed il di lui precedente avvocato, attuale controparte nel contenzioso relativo, per quanto si comprende, alla responsabilità professionale del legale pregresso.

Il richiedente parere infatti ritiene che il contenuto di dette conversazioni rilevi positivamente quanto ai fatti da provare.

Non pare riscontrarsi nell’attuale codice deontologico alcun divieto sul punto: il divieto posto dall’art. 38 comma 2, infatti, riguarda esclusivamente la registrazione eseguita da un avvocato (…l’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione e’ consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti), laddove l’art. 28, consentendo addirittura all’avvocato di palesare il contenuto di una conversazione intrattenuta con il cliente ed altrimenti coperta dal segreto professionale nel caso in cui (lettera c) ciò sia necessario …per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita…, non può ovviamente non valere nell’ipotesi contraria, in cui sia il cliente che palesa, a fini di prova e/o di allegazione di fatti rilevanti, il contenuto di una conversazione intrattenuta con un avvocato che lo aveva assistito e che è nel frattempo divenuto sua controparte.

Altra e diversa questione, sulla quale ovviamente questo COA non può e non deve esprimere opinioni, è, in ogni caso, quella relativa agli eventuali limiti di una prova siffatta, anche alla luce del disposto dell’art. 2712 del codice civile.