E' stato chiesto se, a seguito della revoca del mandato professionale dopo gli ottimi esiti del giudizio penale e l’avvio del giudizio civile di risarcimento del danno, possono essere raddoppiati gli onorari, in ragione dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti dai clienti, nonché della straordinaria importanza della questione.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando che, in base alla normativa di riferimento: art. 5 DM127/2004 (1), gli onorari “possono” essere raddoppiati e, se vuolsi, anche quadruplicati, secondo la previsione dell’art. 5/II della vigente tariffa, non per questo “debbono” necessariamente esserlo.
Nel caso di specie (seppure il presente parere voglia, ma non possa astrarsi dal caso concreto), pare evidente che la fase penalistica della vertenza sia stata caratterizzata da un’opera tenace e decisa del difensore, che ha permesso di ribaltare i primi risultati delle indagini, ed il primo orientamento dell’accusa, sino ad arrivare al rinvio a giudizio dell’imputato con il conseguente insorgere del diritto risarcitorio in favore dei clienti.
Detta fase, proprio per l’importante ed insperato risultato pare proprio rispondere ai requisiti di straordinaria importanza, complessità, e difficoltà, da cui la normativa di riferimento fa discendere la possibilità di raddoppiare gli onorari.
Non altrettanto può dirsi per la fase civilistica della vertenza, che si è interrotta subito dopo la notificazione dell’atto di citazione e che pertanto, non ha potuto sfociare nell’auspicato risultato risarcitorio e per la quale pare giustificata unicamente la indicazione dei massimi di tariffa costituendo – nel caso di specie – l’apice di un’attività di alto livello, cominciata in sede stragiudiziale e che già in tale sede aveva portato ad importanti risultati quale una consistente offerta risarcitoria avanzata dalla compagnia di assicurazioni.
Preme in ultimo ricordare che, in caso di contestazione da parte dei clienti, la valutazione della particolare o addirittura straordinaria importanza, complessità, difficoltà della pratica è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e che, secondo i canoni della giurisprudenza del Supremo Collegio è il giudice di merito che, insindacabile – può attribuire particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell’opera dell’avvocato, per graduare gli onorari fra i minimi e i massimi, per poi valutare se detta rilevanza debba poi anche considerarsi di livello così elevato da giustificare il superamento dei massimo sino al raddoppio (cfr. Cass. 26.2.83 n. 1503, 7.7.81 n. 4444, 7.5.79 n. 2592, 5.1.77 n. 38, 5.5.75 n. 1719, 1.3.95 n. 2345, 21.1.87 n. 518, 24.10.83 n. 6236).
___________________
1 (Criteri generali per la liquidazione) Art. 5:
1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto …….
2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.
3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti …..