Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: l’avvocato assunto da un ente pubblico con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato svolge attività incompatibile con la professione e deve essere cancellato dall’ Albo, ma può reiscriversi cessata l’incompatibilità.

E’ stato richiesto un parere a questo Consiglio sulla seguente questione.

Nell’ipotesi in cui un avvocato iscritto all’albo venga assunto con un contratto a tempo determinato di lavoro subordinato con un ente pubblico, fuori dai casi previsti dall’art. 23 l. 247/2012, devono ravvisarsi i requisiti dell’attività incompatibile con la professione di avvocato e con il mantenimento dell’iscrizione al relativo albo?

Per l’avvocato vi è la possibilità di essere ‘temporaneamente sospeso’, ai sensi dell’art. 20, comma 2, Legge n.247/2012, oppure tale eventualità comporterebbe la cancellazione dall’Albo? Nell’ipotesi di cancellazione, qualora dovessero venir meno i presupposti di incompatibilità, si può ottenere la reiscrizione all’Albo ? E in ogni caso che sorte avrebbero i contributi corrisposti alla Cassa Forense ?

1. Norme rilevanti.

Sono norme rilevanti ai fini della risposta al quesito l’art. 6 “Dovere di evitare incompatibilità” del Codice deontologico forense (“C.d.F.”) e l’art. 18 “Incompatibilità” della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense), nonché l’art 19 della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense)

Stabilisce l’art 6 del c.d.f. che:

1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.

2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.

Stabilisce l’art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

Esistono peraltro ipotesi specifiche in cui il rapporto di lavoro subordinato non è di per sé ostativo all’iscrizione. Ciò vale per i “docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno”, dei quali è prevista l’iscrizione in un apposito elenco speciale, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d).

Sempre in un elenco speciale, ai sensi del sopracitato art. 15, comma 1, lett. b), sono iscritti anche gli “avvocati dipendenti da enti pubblici”, per i quali pure il rapporto di lavoro subordinato non è ostativo all’iscrizione, purché però sussistano i requisiti previsti dall’art. 23 l. 247/2012, riferiti, in particolare, alla circostanza che sia assicurata piena indipendenza ed autonomia nella trattazione degli affari legali dell’ente agli uffici legali in cui l’avvocato è incardinato ed allo stesso avvocato, nel suo giudizio intellettuale e tecnico.

Stabilisce infatti l’art. 19, comma 3, della L. 31.12.12 n. 247 che: “E’ fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’art. 23

2. Sugli effetti della sospensione dall’iscrizione all’albo.

L’art. 20, co. 2, della l. 247/2012 dispone che “l’avvocato iscritto all’albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale”.

In più occasioni il CNF si è occupato della sospensione stabilendo che il diritto alla sospensione non è legato a una determinata durata, che è rimessa alla volontà del professionista. L’avvocato sospeso dall’albo è tuttavia tenuto al rispetto di determinati obblighi quali il pagamento del contributo annuale all’Ordine di appartenenza, l’obbligo di continuare a disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata, l’obbligo di stipulare polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, nonché l’obbligo della formazione, non essendo prevista alcuna esenzione (ma cfr., fra gli altri, il parere CNF n. 43 del 2019, che prevede la sospensione degli obblighi formativi nel caso in cui la sospensione sia destinata a operare per un periodo uguale o superiore a sei mesi).

Fra gli obblighi che l’avvocato sospeso mantiene vi è anche quello di rispettare i divieti stabiliti dall’art. 18 l. 247/2012: le incompatibilità rimangono operanti anche nel periodo di sospensione volontaria perché “inerenti alla permanenza della iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status”.

Gli obblighi deontologici sorgono in capo all’avvocato in virtù della sola iscrizione all’Albo, la quale non viene meno nell’ipotesi di sospensione. Pacificamente, pertanto, l’avvocato sospeso resta soggetto alla potestà disciplinare, in relazione a violazioni deontologiche pregresse o a quelle che, seppur non direttamente legate all’esercizio della professione, possano essergli contestate anche nel periodo di sospensione.

Analogo discorso è a farsi in relazione agli obblighi fiscali e previdenziali (in questo ultimo caso la cancellazione dalla Cassa è prevista per i sospesi ex art. 20, commi 2 e 3: cfr. parere del 16 marzo 2016, n. 29), così come agli obblighi assicurativi (parere n. 78 del 25 ottobre 2017) e all’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione nell’Albo (parere del 22 febbraio 2017, n. 12). Allo stesso modo, continuano ad essere operanti le cause di incompatibilità previste dall’art. 18 della legge professionale (a partire dal parere 9 aprile 2014, n. 15). Per quel che riguarda invece l’obbligo formativo, cfr. parere 20 ottobre 2019, n. 43 e parere 9 aprile 2014, n. 24.” (così CNF, parere n. 56 del 15 novembre 2019).

La richiesta di sospensione dall’iscrizione all’albo fa dunque permanere in capo all’avvocato volontariamente sospeso l’obbligo di rispettare la norma sull’incompatibilità prevista dall’art. 18 citato.

3. La cancellazione dall’albo.

La cancellazione dall’albo è disciplinata dall’art. 17 l. 247/2012, comma 9, che così stabilisce: “La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell’ordine a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’iscrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui all’art. 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell’art. 21;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’art. 23, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente, salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base di apposita richiesta”.

La cancellazione su richiesta dell’interessato equivale ad un atto di dimissioni (per ragioni di salute, di età, di famiglia, di incompatibilità sopravvenuta, ecc.) mentre quella d’ufficio risponde ad un potere conferito ai consigli dell’ordine in sede di controllo sui requisiti del rapporto costituito con l’iscrizione: essa ha effetti “ex nunc”, quindi non comporta annullamento o revoca dell’atto precedente, e può essere disposta non solo per situazioni sopravvenute, ma anche per fatti preesistenti e noti al momento dell’iscrizione.

4. La reiscrizione all’albo.

Il professionista che è stato cancellato dall’albo può esservi reiscritto a sua domanda verificandosi determinate condizioni.

Bisogna anzitutto distinguere i motivi in base ai quali la cancellazione è stata disposta. Se, ad es., fu dovuta a motivi di incompatibilità e tali motivi successivamente sono scomparsi, il professionista può chiedere e ottenere la reiscrizione.

Come regola generale, alla domanda di reiscrizione fa sempre seguito un procedimento di accertamento vertente su tutti indistintamente i requisiti voluti dalla legge come se si trattasse di procedere all’iscrizione per la prima volta.

5. Effetti sulla posizione previdenziale nei casi di sospensione e cancellazione dall’albo.

La legge n. 247 del 2012 ha previsto, al secondo comma dell’art. 20, che: “L’avvocato iscritto all’albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale”.

Brevemente si fa presente che Cassa Forense ha equiparato gli effetti della sospensione volontaria a quelli della cancellazione dall’albo.

Infatti, il regolamento d’attuazione dell’art. 21 della L. 247/2012, all’art. 6, prevede che: “La cancellazione degli avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta esecutiva a seguito di cancellazione dell’iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sospensione volontaria annotata nell’Albo ex art. 2 e 3 della legge n.247/2012”.

Ovviamente, sia in caso di reiscrizione all’Albo a seguito di cancellazione che di revoca della sospensione volontaria, il professionista verrà automaticamente reiscritto anche alla Cassa.

Sotto il profilo contributivo la sospensione volontaria dall’Albo e, dunque, la conseguente cancellazione dalla Cassa, comporta il venir meno dell’obbligo di pagamento dei contributi previdenziali relativi all’anno solare successivo a quello della sospensione/cancellazione, mentre sono regolarmente dovuti i contributi dell’annualità in cui avviene la sospensione/cancellazione, sia quelli minimi (da pagarsi con le ordinarie scadenze) che quelli in autoliquidazione (da pagarsi l’anno successivo, con l’invio del mod. 5 relativo all’ultima annualità di iscrizione). Analogamente in caso di reiscrizione all’Albo – e conseguentemente alla Cassa – saranno dovuti per intero i contribuiti (sia minimi che in autoliquidazione) relativi all’anno solare in cui detta reiscrizione avviene. Detti anni solari di cancellazione/sospensione e di reiscrizione, per cui è dovuto il pagamento dei contributi, dovranno considerarsi pienamente validi ai fini dell’anzianità contributiva.

Complessa è invece la questione relativa agli effetti della sospensione/cancellazione dal punto di vista previdenziale e assistenziale, da valutarsi, sulla base della personale posizione previdenziale, con un referente della Cassa Forense.

Corre l’obbligo di segnalare che, a decorrere dal 1/12/2004, è stato abrogato l’art. 21 della legge n. 576/80 e, pertanto, trova applicazione la nuova disciplina, di cui all’art. 8 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali (Pensione di vecchiaia contributiva), con la conseguenza che non sono più rimborsabili i contributi versati alla Cassa.

I contributi versati, comunque, non andranno in alcun modo persi ma varranno come anzianità contributiva e, come tali, potranno conteggiarsi ai fini del raggiungimento della pensione di vecchiaia (sia ordinaria che contributiva) erogata da Cassa Forense, oppure essere oggetto di ricongiunzione in caso di iscrizione ad altro Ente di Previdenza obbligatoria, nonché oggetto di totalizzazione o di cumulo al raggiungimento dei requisiti anagrafici per il pensionamento previsti dalla normativa vigente.

6. Sulla rilevanza deontologica della valutazione dell’ipotesi di impiego.

Si ritiene che la valutazione della possibilità di un impiego subordinato non dia luogo alla violazione di alcuna norma deontologica.

7. Conclusioni.

Per quanto qui interessa si rileva che a parere di questo Consiglio, laddove si sia in presenza di un contratto, pure temporaneo, di lavoro subordinato con un ente pubblico, fuori dai casi previsti dall’art. 23 l. 247/2012, come sembrerebbe nel caso di specie, debbano ravvisarsi i requisiti dell’attività incompatibile con la professione di avvocato e con il mantenimento dell’iscrizione al relativo albo, salva cancellazione.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.