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parere

Avvocato: l’indicazione dei titoli sulla carta intestata

1.  Quesito.

Un Avvocato chiede a questo Consiglio se sia conforme al Codice Deontologico indicare sulla propria carta intestata di essere iscritto nell’elenco degli Arbitri presso una Camera di Commercio nonché nell’elenco dei Delegati alle Vendite di un qualche Tribunale.

2. Quadro normativo di riferimento.

 Il codice deontologico forense (“c.d.f.”) prevede:

 – all’art. 17 – Informazione sull’esercizio dell’attività professionale

1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale

  – all’art. 35- Dovere di corretta informazione

1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.

3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.

(…)

9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura

3. Risposta al quesito.

Potrà quindi indicare di essere iscritto nell’elenco dei delegati alle vendite soltanto chi, in possesso dei requisiti di cui all’art. 179-ter disp. att. cpc., sia effettivamente iscritto nell’apposito elenco.

Con riferimento all’indicazione dell’iscrizione nell’elenco degli arbitri tenuto presso una Camera di Commercio, si ritiene utile richiamare quanto, con riferimento all’indicazione in carta intestata del titolo di mediatore, ha stabilito il CNF nel 2016:

“Per quanto attiene al secondo quesito, richiamato il parere n. 88 del 21 settembre 2011 di questa commissione, e rilevato: (…)

– che in tale contesto non può negarsi che la funzione di mediatore possa favorevolmente caratterizzare la professione di avvocato, ancorché non tipica della stessa, alla luce degli obblighi formativi imposti.

– che nell’ambito dell’informazione sull’attività professionale di cui all’art. 17 c.d. pare consentita l’indicazione di funzioni (che presuppongono una particolare attività di formazione) che hanno attinenza con l’esercizio della professione forense e non le sono, comunque, estranee;

– che l’indicazione non è fuorviante attenendo al possesso di una specifica competenza e/o abilitazione a conferma di una capacità professionale alla cui comunicazione a terzi non può attribuirsi, a priori, alcun fine decettivo; e aggiunge comunque un quid pluris lecito all’ immagine dell’avvocato, rivelando una particolare competenza ed esperienza che vanno a vantaggio del cliente consentendogli una più approfondita valutazione dei propri interessi nell’ambito di una procedura di mediazione;

questa commissione ritiene che l’informazione circa il possesso della qualifica di mediatore abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 non pare, di per sé, confliggere con l’art. 17 del Nuovo Codice Deontologico Forense, a condizione che detta qualifica venga indicata nei termini seguenti: “mediatore abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010” (CNF  22 giugno 2016, n. 73, che richiama il parere 21 settembre 2011, n. 88 espresso sotto il vigore del precedente codice deontologico).

Si ritiene pertanto che, nel rispetto dei criteri di verità e di competenza, l’avvocato che, a seguito di specifica attività formativa o comprovata esperienza, sia stato iscritto nei registri dei delegati alle vendite o abbia comunque ottenuto l’iscrizione nell’elenco degli arbitri nel registro tenuto presso una Camera di Commercio, possa indicare tali iscrizioni nella propria carta intestata.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.