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parere

Avvocato. Mandato difensivo penale e incompatibilità.

E’ stato chiesto se sussistono ragioni di incompatibilità nell’assunzione di un mandato difensivo per la difesa dell’indagato in un procedimento penale, avendo avuto precedentemente un colloquio con la persona offesa nel medesimo procedimento.
In primo luogo, è necessario ricordare che il comportamento dell’avvocato, il quale, dopo avere difeso una parte, assume nella medesima vicenda il patrocinio della parte avversa, è lesivo della reputazione del professionista e della dignità della classe forense, in quanto la cura degli interessi della controparte rende possibile l’uso delle informazioni acquisite a causa del precedente incarico, creando una situazione non conforme alla dignità di avvocato ed al dovere di lealtà connesso alla delicatezza delle funzioni espletate, suscettibile di riflettersi sull’intera classe forense. Tale comportamento configura, secondo quanto statuito anche dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza del 27 ottobre 1995, n,11176, un illecito sanzionabile ai sensi dell’art. 38 del R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578, indipendentemente dalla circostanza che la condotta in oggetto si sia o no rivelata dannosa per le parti.
Inoltre, integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l’illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito (cfr. CNF, sentenza del 13 marzo 2013, n.35).
Nella vicenda in esame, occorre, pertanto, considerare che qualora sia stato conferito mandato da parte della persona offesa, la successiva difesa dell’indagato nel medesimo procedimento determina l’illecito deontologico nei termini indicati. Viceversa, qualora non ricorrano gli elementi tipici del rapporto di clientela rispetto alla persona offesa, non si determina la fattispecie illecita sopra descritta.