E' stato chiesto se il compenso di esecutore testamentario (con diritto al compenso espressamente disposto nel testamento del de cuius) possa determinarsi applicando l’art. 4 della tariffa degli onorari previsti per la materia stragiudiziale, ovvero quale diverso criterio debba essere applicato.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando che se il de cuius nel testamento non ha fissato il compenso dell’avvocato nominato esecutore testamentario, limitandosi a prevedere che l’incarico è a titolo oneroso e non gratuito, all’avvocato nominato esecutore testamentario spettano per l’opera che andrà a prestare nell’esecuzione dell’incarico stesso gli onorari relativi alle prestazioni effettivamente svolte determinati secondo i criteri stabiliti dalla Tariffa Forense.
Occorre, quindi, verificare di volta in volta la natura di dette prestazioni e (solo) ove le stesse configurino un‘attività continuativa potrà applicarsi la tariffa di cui al punto 4 della Tariffa Stragiudiziale Forense.
Qualora, invece, tali prestazioni non assumano la natura di un’attività di consulenza continuativa e si concretizzino in prestazioni qualitativamente singole e/o sporadiche, senza, appunto, il carattere della continuatività, dovranno applicarsi gli onorari previsti dalla Tariffa Forense per ciascuna di queste singole prestazioni, secondo i criteri di cui al punto 2 della Tariffa.
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