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parere

Avvocato. Modalità di determinazione del compenso per l’incarico di esecutore testamentario.

E' stato chiesto se il compenso di esecutore testamentario (con diritto al compenso espressamente disposto nel testamento del de cuius) possa determinarsi applicando l’art. 4 della tariffa degli onorari previsti per la materia stragiudiziale, ovvero quale diverso criterio debba essere applicato.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando che se il de cuius nel testamento non ha fissato il compenso dell’avvocato nominato esecutore testamentario, limitandosi a prevedere che l’incarico è a titolo oneroso e non gratuito, all’avvocato nominato esecutore testamentario spettano per l’opera che andrà a prestare nell’esecuzione dell’incarico stesso gli onorari relativi alle prestazioni effettivamente svolte determinati secondo i criteri stabiliti dalla Tariffa Forense.
Occorre, quindi, verificare di volta in volta la natura di dette prestazioni e (solo) ove le stesse configurino un‘attività continuativa potrà applicarsi la tariffa di cui al punto 4 della Tariffa Stragiudiziale Forense.
Qualora, invece, tali prestazioni non assumano la natura di un’attività di consulenza continuativa e si concretizzino in prestazioni qualitativamente singole e/o sporadiche, senza, appunto, il carattere della continuatività, dovranno applicarsi gli onorari previsti dalla Tariffa Forense per ciascuna di queste singole prestazioni, secondo i criteri di cui al punto 2 della Tariffa.