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parere

Avvocato. Nomina a difensore d’ufficio. Criteri per la nomina.

E’ stato chiesto se sia corretta la nomina di un difensore d'ufficio di Firenze per un procedimento per il quale le indagini preliminari sono attribuite all'ufficio del P.M. presso il Tribunale del capoluogo mentre la fase dibattimentale sarà svolta nel Tribunale del distretto competente per territorio.
Il Consiglio dell’Ordine ha precisato che la nomina a difensore d'ufficio di un avvocato iscritto all'Ordine di Firenze relativamente ad un procedimento per il quale le indagini preliminari sono attribuite all'ufficio del P.M. presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il Giudice competente è corretta.
Tali procedimenti, infatti, sono caratterizzati proprio dal fatto di veder svolgere le indagini preliminari dal P.M. come sopra indicato, mentre la fase dibattimentale viene effettivamente svolta nel Tribunale del distretto competente per territorio (nella fattispecie quello di Arezzo).
La nomina del difensore d'ufficio, una volta effettuata, segue i criteri di cui all'art. 97 c.p.p. e pertanto la stessa cessa solo se viene nominato un difensore di fiducia.
Pertanto appare del tutto logico che l'Avvocato continui ad essere difensore d'ufficio nel suddetto procedimento laddove l'ipotesi di cui sopra non si sia verificata.
Del resto l'art. 97, comma 2 c.p.p., nell'indicare quali criteri per la nomina dei difensori d'ufficio da parte dei Consigli dell'Ordine le competenze specifiche, la reperibilità e la prossimità della sede del procedimento, richiamando quest'ultimo termine, fa ragionevolmente riferimento sia alla fase delle indagini preliminari, che a quella dibattimentale e nel caso di specie appare quindi giusta la nomina di un difensore di Firenze proprio perché le indagini preliminari sono svolte dal P.M. Distrettuale.
Tutt'al più l'avvocato di Firenze potrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, comma 5 c.p.p. e 30, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, evidenziare al Tribunale di Arezzo la propria impossibilità ad adempiere l'incarico per motivi oggettivi (professionali e/o personali) chiedendo che provveda alla sostituzione con altro difensore, al fine di garantire l'effettività della difesa come indicato dalla prima parte del sopra indicato art. 97, comma 2 c.p.p.