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parere

Avvocato. Non è consentita l’iscrizione nell’Elenco Speciale di un avvocato che lavori a tempo pieno per un ente che non riveste personalità giuridica pubblica equiparabile a quella delle Università pubbliche italiane.

E’ stato richiesto se avendo superato l’esame di Avvocato, ma avendo nel contempo instaurato un rapporto di lavoro con l’università di Maastricht quale docente in diritto internazionale pubblico, possa essere iscritta nell’Elenco Speciale dell’Albo degli Avvocati.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che sulla base del contenuto del contratto trasmesso a questo Consiglio, il rapporto di lavoro instaurato con l’Università di Maastricht si configura come un rapporto di lavoro subordinato se pur a tempo determinato (richiamo al Contratto Collettivo di Lavoro delle Università Olandesi, salario fisso mensile, sistema pensionistico, orario di lavoro, ferie, etc:).
L'art. 3 del R.D.L. 27 Novembre 1993 n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato) dispone che l’esercizio della professione è incompatibile con ogni impiego retribuito, prevedendo, peraltro, un’eccezione per i professori e gli assistenti delle Università e degli altri istituti superiori e per i professori degli istituti secondari della Repubblica, che possono essere iscritti all’Elenco speciale.
La norma suindicata, peraltro, si riferisce chiaramente a Università pubbliche della Repubblica e non è suscettibile, come tutte le disposizioni di natura eccezionale, di interpretazioni e/o applicazioni analogiche a Università private e/o, comunque, non di natura pubblica.
L’art. 5, comma 2, ultima parte, del Dec. Leg.vo 2 Febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della Direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica professionale), se pur dettato, in linea generale, per gli avvocati stabiliti e integrati, prevede che le disposizioni di cui al succitato art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, si applichino anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione – e tale norma è stata interpretata e applicata dalla Suprema Corte nel senso che in forza della stessa è possibile ottenere l’iscrizione nell’Elenco Speciale anche da parte di Avvocati (italiani) addetti agli uffici Legali di Enti aventi sede in un altro paese membro della CE (Sent. Cass. Civ., Sezioni Unite, 4 Maggio 2004, n. 8437) – ma occorre ovviamente che si tratti di Enti di natura pubblica.
Quindi l’Università di Maastricht non riveste personalità giuridica pubblica equiparabile a quella delle Università pubbliche italiane, non è consentita l’iscrizione nell’Elenco Speciale di un avvocato che lavori a tempo pieno per la medesima, a prescindere da ogni indagine circa il fatto se la qualifica di docente indicata nel relativo contratto di lavoro sia equiparabile alla figura giuridica del professore universitario ai sensi e per gli effetti del succitato art. 3 del R.D.L. n. 1578/10933.