E' stato chiesto se esistono ostacoli di natura deontologica alla assunzione della difesa di uno dei coniugi in un giudizio di divorzio, quando entrambi, in passato, erano stati assistiti da un unico avvocato che nel corso di due anni è stato collega di studio, ma che oggi, dopo avere trasferito altrove lo studio, ha cessato l'attività professionale.
Il Consiglio dell’Ordine ha espresso il seguente parere.
Le norme di riferimento, in astratto, sono rappresentate dall'articolo 51 del vigente codice deontologico, canone primo, che vieta all'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari di prestare la sua opera professionale a favore di uno solo di essi in successive controversie tra gli stessi; nonché dall'articolo 37 canone secondo, secondo il quale, nell'ambito del divieto determinare situazioni, anche atipiche, fonti di possibile conflitto di interessi, l'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi in contrasto si rivolgano ad avvocati che, tra l'altro, esercitino la professione negli stessi locali. In altri termini ciò significa che l'avvocato deve astenersi da assumere un incarico professionale da parte di cliente la cui controparte sia assistita da un collega di studio.
Le norme sopra citate hanno funzione e finalità diverse. La prima vieta di assumere un incarico professionale nei confronti di un ex cliente, senza limiti di tempo quando si tratti di controversie familiari tra coniugi, entrambi i quali in passato erano stati assistiti dallo stesso avvocato, compresa l'ipotesi di assistenza tramite interposizione fittizia di altro collega, poiché in tal modo si realizzerebbe l'ipotesi di attività professionale prestata contro un ex cliente.
Invece la ratio dell'articolo 37 è evidentemente quella di evitare una situazione che potrebbe determinare commistione, effettiva o apparente, di interessi, in grado da influenzare l'attività di difesa, la quale richiede completa libertà rispetto a potenziali condizionamenti, compresi quelli conseguenti ai consueti rapporti personali tra colleghi di studio.
Nondimeno tale situazione non può verificarsi quando il rapporto di colleganza di studio sia cessato ed addirittura sia cessato l'esercizio della professione, a maggior ragione quando il cambiamento di studio o la cessazione dall'attività professionale, si siano verificati da alcuni anni.
In conclusione, non esistono ostacoli di natura deontologica a che l'avvocato possa assumere l'assistenza di uno dei coniugi, in passato assistiti entrambi da un collega di studio.
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