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parere

Avvocato. Non sussiste alcun divieto di natura deontologico per l’avvocato di procedere in giudizio personalmente contro un soggetto che gli ha precedentemente conferito un mandato giudiziale quale amministratore pro-tempore di un Condomino, in nome per conto di quest’ultimo, tanto più se per una vicenda del tutto estranea al Condominio stesso e/o ai rapporti condominiali.

E’ stato richiesto se un avvocato, che è stato incaricato da un Condominio, in forza di un’apposita delibera condominiale, di difendere il Condominio stesso in un giudizio di impugnazione di una precedente delibera condominiale promosso da un condomino e che abbia, quindi, agito in giudizio per la tutela del Condominio in forza di mandato alla liti rilasciatogli, in nome e per conto del Condominio medesimo dall’amministratore pro-tempore di quest’ultimo, possa promuovere, per conto di un altro suo cliente e per una vicenda alla quale il Condominio e/o i condomini sono del tutti estranei, un giudizio per la falsità di un testamento da instaurare personalmente anche nei confronti del soggetto che ricopre la carica di amministratore pro-tempore del Condominio suindicato e che in questa sua veste gli ha conferito il suddetto mandato alle liti, in quanto tale soggetto è stato nominato dal de cuius con il testamento da impugnare esecutore testamentario, ragione per cui deve essere chiamato nel giudizio da promuovere per conseguire la declaratoria di falsità e conseguente inesistenza e/o nullità del testamento
Il Consiglio dell’Ordine ha precisato che ’amministratore pro-tempore del Condominio, relativamente ai poteri attribuitigli ex art. 1131 Cod. Civ., tra cui quello di agire e/o di resistere in giudizio, esplica una funzione di rappresentanza del Condominio medesimo, che, a sua volta opera in rappresentanza e nell’interesse dei partecipanti.
Conseguentemente qualora l’amministratore conferisca ad un avvocato il mandato di difendere in giudizio l'amministratore del Condominio il cliente dell’avvocato stesso, ai fini anche dell’eventuale sussistenza di un conflitto di interessi con un cliente e/o un ex-cliente (cfr. 37 e 51 del Codice Deontologico) non è l’amministratore bensì il Condominio.
Ne consegue che non sussiste alcun divieto di natura deontologico per l’avvocato di procedere in giudizio personalmente contro un soggetto che gli ha precedentemente conferito un mandato giudiziale quale amministratore pro-tempore di un Condomino, in nome per conto di quest’ultimo, tanto più se per un vicenda del tutto estranea al Condominio stesso e/o ai rapporti condominiali.
Nel caso di specie, poi, poiché la successiva chiamata in giudizio di quel soggetto personalmente viene effettuata per la sua qualità di esecutore testamentario in una causa concernente l’asserita falsità di un testamento, egli in realtà non assumerebbe nemmeno la veste sostanziale di controparte, visto che egli, a norma dell’art. 704 Cod. Civ., per quanto riguarda le azioni relative all’eredità, tra le quali rientrano quelle che tendono a invalidare le disposizioni testamentarie, pur essendo un litisconsorte necessario, è solo un legittimato processuale, nel senso che non acquista o assume per sé i relativi diritti e obblighi in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario.
In altri termini l’esecutore testamentario, pur non essendo investito della legale rappresentanza degli eredi del de cuius e agendo, quindi, in nome proprio, assume comunque la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria a integrare il contraddittorio, stante il disposto dell’art. 704 Cod. Civ.
Ne consegue, sotto il profilo deontologico, non sussiste alcuna preclusione per l’avvocato in relazione alla proposizione di un giudizio per impugnare un testamento (anche) nei confronti del soggetto che svolga., su nomina del de cuius, la funzione di esecutore testamentario, qualora detto soggetto, in qualità di amministratore pro-tempore di un Condominio, in forza di apposita delibera condominiale, abbia conferito in precedenza a quello stesso avvocato il mandato per agire in giudizio per il Condominio medesimo contro un condominio per una vicenda del tutto estranea a quella concernente la successiva impugnazione del testamento.