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parere

Avvocato. Non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo degli Avvocati e/o alla Cassa Forense per svolgere attività di consulenza legale stragiudiziale a favore di terzi.

E’ stato chiesto se un cittadino americano iscritto l’Albo degli Avvocati nello Stato di New York possa esercitare in Italia la professione di legale di impresa quale professionista titolare di partita IVA debba, o meno, essere iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze e/o alla Cassa Forense.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che allo stato attuale qualsiasi soggetto, tanto più se esercente l’attività di libero professionista e titolare di Partita Iva, può svolgere attività di consulenza legale stragiudiziale a favore di terzi.
Ciò in quanto costituisce principio ormai consolidato che la prestazione di opere intellettuali nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli Albi Forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio (cfr. Sent. Cass. Civ., Sez. III, 8 Agosto 1997, n. 7359) e che, in particolare, l’attività di consulenza stragiudiziale non è riservata agli esercenti la professione di avvocato (cfr. Sent. Cass. Civ., Sez. Unite, 12 Luglio 2004, n. 12874), il che comporta che per rilasciare pareri non è, dunque, necessaria l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
Se l’attività di legale di impresa si concretizza, quindi, solo in prestazioni di consulenza stragiudiziale la stessa è liberamente esercitatile, in Italia, da un soggetto non iscritto all’Albo degli Avvocati e tanto meno, quindi alla Cassa Forense, alla quale possono (e devono) iscriversi solo gli Avvocati iscritti all’Albo, mentre per quanto riguarda il quesito circa l’eventuale necessità di iscrizione all’INPS – Gestione Separata Lavoratori Autonomi – quest’Ordine non è in grado di rispondere, trattandosi di questione che esula dalle sue competenze.
Pur non facendo parte del quesito, per completezza, si segnala che in Italia l’utilizzo del titolo di Avvocato è riservato a coloro che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione e si siano conseguentemente iscritti nell’Albo, anche se successivamente si siano cancellati dall’Albo stesso, salva la facoltà di utilizzare il titolo e di esercitare la professione riconosciuta ai cittadini degli Stati membri della Comunità Europea in forza delle direttive comunitarie.