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parere

Avvocato. Opportunità o meno di farsi rilasciare dichiarazioni scritte dai testimoni. Comportamento da assumere quando ricopre la veste di testimone.

E’ stato chiesto se sia consentito al difensore di "intrattenersi con i testimoni, farsi consegnare e/o inviare di dichiarazioni testimoniali scritte e quindi produrre dette dichiarazioni in causa chiedendo l'ammissione di prova testimoniale a conferma delle dichiarazioni già prodotte ed indicando come testi le persone che hanno sottoscritto le relative dichiarazioni". 
Il Consiglio dell’Ordine ha precisato che nessuna disposizione normativa vieta che un teste chiamato a deporre in un processo civile, prima della sua audizione, sia informato circa i fatti sui quali dovrà rendere la sua deposizione. Le disposizioni normative vietano, infatti, solo la subornazione del teste (art. 377 Cod. Pen.), ovverosia vietano ogni azione diretta a indurre il teste a riferire il falso o a essere reticente. 
Ciò premesso articolo 52 del Codice Deontologico Forense prescrive che l’avvocato deve evitare di trattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti, il che equivale a dire che l’avvocato può informare i testi circa i fatti su quali saranno interrogati, ma deve astenersi dal condizionare in qualunque modo i testi stessi e/o dall’influenzare le loro deposizioni. 
Pertanto con riferimento al presente quesito, si osserva che l'ottenimento da parte del difensore di dichiarazioni sottoscritte dai testi, anche se non destinate alla produzione ed alla successiva conferma in sede di prova, costituisce un comportamento destinato se non a vincolare e certamente ad influenzare ed orientare le successive dichiarazioni testimoniali, in quanto inevitabilmente, richiesto o meno della conferma di una dichiarazione, il teste sarà indotto a confermarle, o comunque non si sentirà pienamente libero di effettuare dichiarazioni diverse, nel convincimento, non importa se è giusto o sbagliato, di non incorrere in comportamenti che potrebbero essere fonte di responsabilità. Oltretutto la recente riforma del codice di procedura civile di cui all'articolo 46 comma 8 legge numero 69/2009, ha fissato le regole della testimonianza scritta in tal modo da garantire la libertà e l'imparzialità del testimone, escludendo a fortiori la possibilità di un'iniziativa individuale al di fuori della regola processuale. 
Considerazioni in parte analoghe valgono per il secondo quesito (se l'avvocato che assume la veste di testimone possa rilasciare una dichiarazione scritta al difensore di una delle parti in altro giudizio, destinato a essere prodotta nel processo), perché i principi che regolano l'assunzione delle prove e quindi la testimonianza, esigono che il futuro testimone si astenga dall'assumere comportamenti che potrebbero limitarne o condizionare la libertà di testimoniare, pur autovincolandosi a dichiarazioni rilasciate spontaneamente. In sostanza, l'articolo 52 del codice, esige non soltanto che i contatti con i testimoni da parte dell'avvocato, non siano tali da determinare o apparire di aver determinato, un vincolo alla assoluta libertà di testimonianza, ma anche che avvocato-testimone mantenga tale libertà, in tal modo che le sue dichiarazioni si svolgano esclusivamente nell\\\'ambito del contraddittorio processuale