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parere

Avvocato. Patrocinio a spese dello Stato e liquidazione spese vive.

E' stato chiesto se la liquidazione dei compensi da parte degli Uffici Giudiziari a favore del professionista di cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato debba comprendere anche le spese vive sostenute.

Ai sensi dell'art. 11 (Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria) del D.M. 140/2012 prevede espressamente che: "Il compenso, ai sensi dell'art. 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria quali, ad esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.".

Per completezza si ricorda che il citato terzo comma dell'art. 1 prevede espressamente che "i compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie della stessa.".

Da coordinamento dei suddetti articoli emergerebbe dunque che le spese vive sostenute per le trasferte affettiate per raggiungere la sede dell'Autorità Giudiziaria ove si svolge il procedimento devono ritenersi ricomprese nel compenso che il Giudice ha liquidato.

Giova ricordare inoltre che se con Legge 24.2.2005 n. 25 è stato aggiunto il terzo comma all'art. 80 del D.P.R. 115 del 2002 con l'espressa previsione che "colui che è ammesso al patrocinio a spse dello Stato scelto anche al di fuori del distretto", il successivo art. 82 del medesimo D.P.R. al comma 2 prevede espressamente che in siffatta ipotesi "non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale (ora compensi)".