Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. Possibilità di partecipare ad una società tra professionisti interdisciplinare, fermo restando che in detta società l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo.

E’ stato chiesto se un avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati può partecipare come socio ad una società tra professionisti, ovverosia ad una società professionale interdisciplinare con altri soci appartenenti ad altri ordini.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che ai sensi degli articoli 16 e seguenti del Dec. Leg.vo 2 Febbraio 2001 n. 96, emesso in attuazione della Direttiva 98/5/CE, l’avvocato poteva svolgere la sua attività professionale in forma societaria esclusivamente tramite una società tra avvocati disciplinata dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del Libro V del Codice Civile, con la precisazione che detta Società non era soggetta al fallimento e che era fatto salvo quanto disposto dalla Legge 23 Novembre 1939 n. 1815 e successive modificazioni per la costituzione di associazioni tra professionisti, secondo cui le persone che, munite dei necessari titoli di studio di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle professioni e delle altre attività per cui sono state abilitate o autorizzate, debbono usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario” seguita dal nome e cognome, con titoli professionali dei singoli associati.
Fermo restando che la giurisprudenza in materia di associazioni e/o di società tra professionisti è sempre stata alquanto scarna, alla luce delle suindicate disposizioni normative, si doveva dedurre che se un avvocato intendeva costituire una società vera e propria avrebbe dovuto necessariamente attenersi alle norme del succitato Dec. Leg.vo n. 96/2001, secondo le quali la società poteva essere costituita solo tra avvocati (cfr. art. 21, comma n. 1 dei detto Decreto), mentre se avesse voluto esercitare la sua attività professionale con professionisti iscritti in Albi diversi avrebbe potuto costituire un’associazione professionale in forma di studio associato ai sensi della Legge n. 1815/1939, salvo poi stabilire quale fosse la natura di detto studio associato e a quali disposizioni lo stesso sarebbe stata soggetto, tanto più che anche la Suprema Corte sul punto non aveva assunto una posizione chiara e univoca, come risulta dalla sentenza della prima sezione civile 23 Maggio 1997, n. 4628, nella quale, richiamando pure i precedenti giurisprudenziali tra loro discordanti della Corte medesima, si accennava al fatto che si poteva ritenere che lo studio associato si configurasse come una società semplice o come un’associazione tipica o sui generis o come un contratto associativo con rilevanza esterna.
L’art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. 4 Luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 Agosto 2006 n. 248 (cosiddetto Decreto Bersani), ha, peraltro, abrogato espressamente ogni divieto di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di una società di persone o associazioni di professionisti, fermo restando che in dette società e/o associazioni l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità, ragione per cui, oggi come oggi, è possibile per un avvocato partecipare ad una società della quali siano soci anche professionisti che siano iscritti negli Albi di ordini professionali divers.
Relativamente alla disciplina normativa applicabile a tale società, si ritiene che dovranno, comunque, osservarsi, per quanto compatibili e con gli adeguamenti resi necessari dal fatto che alcuni soci possono non essere avvocati ed essere, invece, iscritti ad altri Ordini professionali, le disposizioni degli articoli 16 e seguenti del succitato Dec. Leg.vo n. 96/2001.