Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. Possibilità di utilizzare il titolo anche dopo la cancellazione dall’Albo. Inibizione dell’esercizio della professione forense.

E' stato chiesto se sia consentito all’avvocato, utilizzare tale titolo anche dopo la sua cancellazione dall'Albo.
Il Consiglio dell’Ordine ha si è espresso affermando che è indubbio che il soggetto che abbia legittimamente acquisito il diritto di fregiarsi del titolo di avvocato per avere superato l’esame di abilitazione alla professione e per essere stato iscritto nel relativo Albo professionale, può continuare a utilizzare tale titolo anche dopo la sua cancellazione da detto Albo, fermo restando che dopo detta cancellazione gli sarà inibito l’esercizio della professione forense.
Né, ad avviso di questo Consiglio, sussistono questioni qualora l’avvocato cancellato dall’Albo professionale si fregi del titolo per sottoscrivere corrispondenza e/o pareristica nell’ambito della sua nuova attività quale lavoratore dipendente,  se e nella misura in cui dette prestazioni  vengano da lui effettuate a favore  dell’azienda sua datrice di lavoro, in quanto l’attività di consulenza stragiudiziale costituisce un’attività relativamente libera, non rientrante tra gli atti tipici riservati agli avvocati iscritti nell’Albo professionale.
Qualora, invece, l’avvocato non più iscritto all’Albo si fregi del titolo per effettuare un’attività di consulenza stragiudiziale di natura professionale a favore di terzi,  la spendita di detto  titolo, se pur astrattamente consentita, in una simile eventualità potrebbe configurarsi illecita, per lo meno sotto il profilo civilistico, risultando  collegata ad un’attività propria di quella forense e/o, comunque, a questa connessa.
Ciò in quanto  la spendita del titolo di avvocato nell’esercizio di  un’attività di tale natura comporterebbe il concreto rischio di indurre i terzi in inganno e/o in errore, ingenerando negli stessi il ragionevole (ma errato) affidamento di intrattenere un rapporto professionale con un avvocato regolarmente iscritto all’Albo, come tale assoggettato agli obblighi, posti anche a tutela, appunto, dei terzi, riconducibili all’iscrizione stessa, tra i quali assumono particolare  rilevanza quelli relativi alla formazione, alla competenza e, più in generale, all’osservanza di un comportamento deontologicamente corretto nei confronti dei clienti e dei terzi.    
Conseguentemente, in una simile eventualità, onde non incorrere in responsabilità, dovrebbe, comunque, essere adeguatamente evidenziato che colui che si fregia del titolo di avvocato non è iscritto nel relativo Albo professionale.