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parere

Avvocato. Prestazioni professionali e pignoramento del credito del proprio cliente moroso.

E’ stato chiesto se un Avvocato possa agire nei confronti di un proprio cliente moroso, nelle forme del pignoramento presso terzi del credito vantato dal cliente stesso, in forza della sentenza che ha concluso un giudizio da lei patrocinato.
Al riguardo, occorre rilevare che è configurabile l’illecito disciplinare per violazione dell’art. 46 c.d.f. , qualora l’avvocato intenti un’azione giudiziaria contro il proprio rappresentato senza aver preventivamente rinunciato al mandato alle liti, e quindi senza aver evitato, con l’unico mezzo possibile, qualsiasi situazione d’incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio assistito.
Pertanto, se l’avvocato mantiene la difesa del proprio cliente, anche solo nella fase di trattativa con il collega di controparte per l’esecuzione della sentenza, dopo averlo invitato stragiudizialmente al pagamento di un suo credito per prestazioni professionali e dopo aver dato corso nei suoi confronti a procedura monitoria ed a procedura esecutiva, incorre nella violazione deontologica considerata.