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Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. Preventivo al cliente ed aumento delle attività professionali.

E' stato chiesto se a fronte di un preventivo inizialmente prospettato in un importo determinato per eseguire una certa attività di supporto legale, qualora nel corso della procedura emergono difficoltà o problemi particolarmente complessi (e non prevedibili) che fanno aumentare l’attività legale inizialmente prospettata, sia ammissibile richiedere alla fine della prestazione, e tenuto conto del positivo esito della controversia, una somma superiore a quella inizialmente prospettata.

Ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012, coordinato con la Legge di conversione n. 27/2012, il compenso dell’avvocato deve essere pattuito al momento dell’incarico, fornendo tutti i dati utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento e fino alla conclusione dell’incarico. In ogni caso la misura del compenso deve essere fatta oggetto di un preventivo di massima e deve essere adeguata all’importanza dell’opera.

Si tratta di una specificazione di quanto previsto dalla normativa codicistica, per cui il compenso deve essere pattuito in forma scritta ad substantiam e deve essere commisurato “all’importanza dell’opera e al decoro della professione” (art. 2233 c.c.), nonché “al risultato ottenuto ed all’attività normalmente necessaria per ottenerlo” (art. 2225 c.c.).

In questo tessuto normativo s’inserisce – con portata parzialmente derogatoria – l’art. 13 della nuova legge professionale (L. n. 247/2012) che recita “Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”; “Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.

A parere di questo Consiglio, dall’analisi dal variegato quadro normativo esposto, deve ritenersi che – a prescindere dalla circostanza che il compenso sia stato pattuito ab origine per iscritto ovvero che sia stato fornito o meno un preventivo scritto al momento del conferimento del mandato – l’avvocato che, nell’espletamento del proprio incarico, ritenga opportuno svolgere, nell’interesse del cliente, prestazioni di maggiore complessità rispetto a quelle prospettate al cliente al momento del conferimento del mandato, prestazioni professionali che quindi comportino una dilatazione dei tempi o un incremento dei costi per il raggiungimento del risultato dedotto in contratto, sia tenuto, in ossequio al principio di trasparenza, ad informarne dettagliatamente il cliente e a richiedere il consenso dello stesso in ordine alla modifica delle condizioni inizialmente pattuite, fornendo un preventivo degli oneri ipotizzabili a richiesta del cliente.