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parere

Avvocato. Producibile liberamente, la corrispondenza non dichiarata riservata, nella quale si espongono forti ed aspre critiche al comportamento del cliente dell’avvocato destinatario della lettera.

E' stato chiesto se è producibile in giudizio una lettera del collega avversario, non dichiarata riservata, nella quale si espongono forti ed aspre critiche al comportamento del cliente dell'avvocato destinatario della lettera.
Il Consiglio dell’Ordine ha espresso il seguente parere.
Secondo l'articolo 28 del vigente codice deontologico, costituisce illecito disciplinare la produzione delle lettere scambiate tra avvocati e qualificate riservate, ovvero quelle contenenti proposte transattive scambiate con i colleghi. Lo stesso articolo prosegue indicando come producibile ai canoni 1º e 2º, la corrispondenza costituente attuazione di un accordo e quella che assicura l'adempimento di prestazioni richieste, si presume anche se dichiarata riservata dovendo in tal caso prevalere le esigenze della difesa. La tecnica normativa dell'articolo 28 che comprende un divieto deontologico e due norme di consenso alla produzione della corrispondenza, sembra lasciare uno spazio a tipi di corrispondenza tra avvocati, che non rientrano tra quella la cui produzione è vietata e nemmeno tra quella la cui produzione è consentita, ma che per il loro carattere confidenziale, amichevole e colloquiale, potrebbe implicitamente essere ritenuta destinata a rimanere conosciuta soltanto al mittente ed al destinatario.
 Tanto premesso, si può ammettere che esistano in relazione al tipo di controversia, situazioni nelle quali i rapporti confidenziali tra avvocati destinati a rimanere non conosciuti dai clienti, costituiscano strumenti per il miglior esercizio del diritto di difesa proprio nell'interesse dei clienti, ma in linea generale si deve presumere che l'avvocato utilizzi lo strumento della corrispondenza non riservata sia responsabilmente consapevole della utilizzazione ed anche della strumentalizzazione difensiva che l'avvocato destinatario di tale corrispondenza, può farne in giudizio; e pertanto si deve ritenere che tale corrispondenza sia producibile liberamente, con la sola eccezione che il suo contenuto sconfini in valutazioni e circostanze del tutto estranee al giudizio, nemmeno indirettamente utilizzabili ai fini della difesa, e che potrebbero esporre l'avvocato mittente a conseguenze in termini di responsabilità civile o penale.