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parere

Avvocato. Produzione di corrispondenza riservata.

E' stato chiesto al Consiglio dell’Ordine il seguente quesito: “può essere utilizzata in un giudizio la corrispondenza di un Collega, dichiarata riservata personale, nell’ipotesi in cui gli avvocati in questione non rivestano il ruolo di difensori di controparti ma di codifensori?”
Il Codice Deontologico forense, attualmente in vigore, prevede all’interno del Titolo II e precisamente all’art. 28, un precetto la cui interpretazione, a parere di questo consiglio, non può essere dubbia. Il citato articolo prevede infatti l’obbligo per l’avvocato di non utilizzare i giudizio (prodotte o riferite) le lettere qualificate riservate dal collega.
Non si si entra nel merito quindi della natura del rapporto di colleganza ma ci si limita a dare un precetto generico fondato proprio su tale rapporto e sulla qualificazione della missiva come riservata.
Preme precisare in proposito che dello stesso tenore appare l’art. 48 del nuovo Codice Deontologico (approvato in data 31 gennaio 2014 e che entrerà in vigore il 15 dicembre 2014) nel quale si ribadisce in maniera chiara che “ L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata”
Alla luce di quanto esposto questo Consiglio ritiene che il rpofessionista si debba astenere dall’ utilizzo della corrispondenza qualificata come riservata.