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parere

Avvocato. Pubblicità informativa e pubblicità occulta.

Un avvocato comunica di essere contattato da un collega intracomunitario che ha vinto dinanzi al proprio giudice nazionale, difendendo una vasta platea di soggetti (consumatori e distributori), un processo contro due importanti enti certificatori europei che avevano mal effettuato controlli di qualità, attestandone la conformità, su dispositivi poi rivelatisi difettosi e/o pericolosi.
Considerato che questi prodotti sono stati venduti in Europa, viene richiesto un parere sulla possibilità di informare l’opinione pubblica in Italia, anche mediante l’organizzazione di una conferenza stampa, al fine di spiegare i termini giuridici della questione e le possibilità di accoglimento della relativa azione.
In relazione al quesito sottoposto, il Consiglio rileva che in tema di illeciti disciplinari, mentre è da ritenere legittima la pubblicità informativa dell’attività professionale finalizzata all’acquisizione della clientela, la medesima è sanzionabile disciplinarmente – ai sensi dell’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e degli artt. 17 e 17-bis del codice deontologico forense – ove venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità della professione. (Cassazione Civile, sez. Unite, 18 novembre 2010, n. 23287)
La pubblicità informativa, infatti, essendo consentita nei limiti fissati dal vigente Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (C.N.F.02.03.2012, n.34).
Nel caso di rapporti con la stampa, non è stato ritenuto conforme a decoro il comportamento dell’avvocato, quando il contenuto intrinseco dell’intervista invece di fare riferimento a problematiche tecnico giuridiche, consiste nell’illustrazione della struttura, competenze e attività dello studio professionale. (CNF sentenza del 28/12/12, n.204)
Tali modalità, invero, violerebbero i principi di trasparenza e veridicità dell’informazione posti a tutela dell’affidamento della collettività.
Occorre, pertanto, evitare che sia integrata un’ipotesi di “pubblicità occulta”, idonea a confondere il lettore sulla reale natura dell’informazione stessa.