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parere

Avvocato. Questioni relative alla produzione in giudizio di corrispondenza riservata personale

E’ stato chiesto se è possibile produrre in giudizio la corrispondenza scambiata con il Collega difensore della controparte, ed avente per oggetto le trattative che hanno condotto un accordo transattivo, dichiarata riservata-personale e non producibile in giudizio.
Il Consiglio dell’Ordine relativamente ai profili generali di natura deontologica di sua competenza e quindi a prescindere dalle peculiarità della fattispecie, ha rilasciato il seguente parere.
Tra i doveri di lealtà e di correttezza di cui all'articolo 6 del vigente codice deontologico, spicca il divieto discendente dall'articolo 28, secondo il quale non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza, seppure non dichiarata riservata, contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
Le eccezioni alle precedenti regole sono rappresentate dalla esigenza di produrre la corrispondenza, anche riservata, intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione, ed inoltre quando la corrispondenza assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
Peraltro, nel caso di stipulazione di accordo transattivo a seguito di scambio di corrispondenza e quindi di accettazione incondizionata e completa di una determinata proposta, con l'effetto del raggiungimento di una transazione della quale poi una parte contesti l'inadempimento ovvero il  puntuale adempimento ed agisca in giudizio, si tratta di stabilire se l'azione abbia per oggetto il rapporto sostanziale in relazione al quale è stato raggiunto l'accordo transattivo previa pronuncia di risoluzione di questo ultimo, e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno dei presupposti di cui all'articolo 1976 c.c., ovvero se l'azione abbia per oggetto l'adempimento alla transazione: nel primo caso infatti la produzione della corrispondenza ricadrebbe inevitabilmente sotto il divieto dell'articolo 28 primo comma, mentre tale divieto non può valere laddove l'oggetto dell'azione sia rappresentato dalla attuazione dell'accordo transattivo (in tal senso è da intendersi la norma di cui all'articolo 28, canone I°).
Occorre quindi che il comportamento dell'avvocato si adegui ai principi predetti, previa analisi e valutazione dei diversi documenti della corrispondenza.