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Lapo Mariani

parere

Avvocato. Rapporto professionale costituitosi di fatto nei confronti di una delle parti nel corso di una trattativa per la vendita di un’immobile. Divieto di incarico professionale contro l’ex cliente.

E’ stato chiesto se avendo assistito i possibili venditori di immobili nelle trattative per la vendita e quindi avendo avuto l’incarico di predisporre i contratti preliminari, ed in tale veste avendo avuto contatto con una società che aveva dimostrato disponibilità ad acquistare e che non era assistita da altro avvocato, ed avendo nel corso delle trattative considerato gli interessi ed accolto talune delle richieste della società anche successivamente alla stipula dei preliminari ed allo scopo di raggiungere accordi integrativi e modificativi di questi, possa essersi determinata una situazione che inibisca ex articolo 37 del vigente codice deontologico, di assumere la veste di difensore in una eventuale controversia che i proprietari degli immobili intendono proporre nei confronti della società che essi assumono essere inadempiente ai contratti preliminari.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso osservando che il conflitto di interessi che impedisce all’avvocato di prestare la sua attività professionale si verifica quando la prestazione professionale possa interferire con lo svolgimento di altro incarico; quando l’espletamento di un incarico determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite dall’altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito; ed infine quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
Pertanto, in ogni caso, si tratta di stabilire se nel corso della precedente attività professionale e dell\'opera diretta alla stipulazione dei contratti preliminari il legale, abbiamo o meno assunto anche di fatto, la condizione di difensore della società intenzionata all’acquisto, e se in tale veste sia venuto a conoscenza di fatti e situazioni che ora potrebbe avvantaggiare i promettenti venditori nella causa da proporre nei confronti della società. Tale rapporto professionale sarebbe dimostrato senza alcuna incertezza, dall’avvenuto pagamento di competenze in suo favore da parte della società; ma non si può nemmeno escludere che un rapporto professionale possa essersi costituito di fatto, nel caso in cui nel corso dell\'opera prestata, avesse attribuito autonoma considerazione agli interessi della società acquirente anche nei confronti degli interessi dei venditori, pur nel rispetto dell’interesse comune alla stipulazione dei contratti. Infatti, lo svolgimento delle trattative potrebbe avere determinato l’insorgenza di un rapporto fiduciario nei confronti dell\'avvocato da parte della società e dei soci, causa di acquisizione di determinate conoscenze di fatti e di intendimenti ora in grado di avvantaggiare gli attori nel giudizio che essi intendono proporre. Si tratta indubbiamente di una situazione che non è agevole riconoscere ed accertare, e che può emergere soltanto da una accurata analisi dello svolgimento delle trattative.
In tal caso e quindi se si fosse verificata la costituzione di un rapporto professionale anche con la società venditrice, verrebbe egualmente in evidenza il disposto dell’articolo 51 del codice deontologico che vieta l’assunzione di un incarico professionale contro l’ex cliente per almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale, con divieto in ogni caso all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale esaurito.
In conclusione, il Consiglio dell’Ordine invita ad un’analisi accurata e quanto più possibile obiettiva e con la necessaria prudenza dello svolgimento della cessata attività professionale alla luce dei principi sopra esposti; ciò non solo allo scopo di evitare effettivi conflitti di interesse, ma anche di evitarne l’apparenza, che può influire negativamente sulla considerazione di indipendenza alla quale l’avvocato deve tenere nell’interesse proprio e della categoria di appartenenza.