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parere

Avvocato. Richiesta di compensi stragiudiziali alla controparte

E' stato chiesto se un professionista possa procedere nei confronti di un soggetto, a cui aveva fatto pervenire una lettera raccomandata in nome e per conto di un suo cliente, richiedendogli il pagamento del debito e quantificando le sue competenze per l’intervento, dopo che tale soggetto ha rifiutato di farsi carico di queste ultime.
Il Consiglio ritiene che al riguardo debba trovare applicazione l’art.67 del nuovo codice deontologico, già art.50 del codice precedente, secondo cui l’avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l’accordo del proprio cliente.
Nel caso in esame, non ricorrendo l’ipotesi indicata nella disciplina richiamata, l’avvocato non può formulare la richiesta di compenso professionale direttamente alla controparte.
Tuttavia, le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato per l'attività stragiudiziale svolta possono formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra parte a titolo di danno emergente, a condizione che siano giustificate, necessarie e documentate. In tal caso, la relativa richiesta alla controparte potrà essere formulata dall’avvocato in nome e per conto del proprio cliente.