E’ stato chiesto a questo Consiglio un parere in merito a possibili violazioni deontologiche correlate ad una richiesta di onorari da rivolgere alla controparte di un giudizio arbitrale.
Deve osservarsi che vige al riguardo l’art. l’art. 67 del Codice Deontologico secondo il quale la richiesta di pagamento dei propri onorari alla controparte è di norma vietata, essendo consentita soltanto se è intervenuta un’espressa pattuizione in tal senso, autorizzata dal proprio cliente, ovvero se, dopo la conclusione di un accordo transattivo, la parte assistita resta inadempiente.
Non pare a questo Consiglio che nella situazione rappresentata possa operare il divieto posto e sanzionato dal predetto articolo 67.
Nella descrizione della fattispecie viene infatti riferito che l’avvocato ha prestato assistenza in un giudizio arbitrale in favore di una società in nome collettivo (i cui amministratori gli hanno dunque conferito l’incarico) e di un socio di essa, l’una e l’altro convenuti da altro socio.
Per come si comprende da quanto riferito, né la società assistita dal richiedente il parere ha provveduto al pagamento degli onorari di pertinenza del legale, né ad un qualche pagamento ha provveduto il socio convenuto anch’esso assistito dal richiedente il parere.
Ai sensi degli artt. 2291 e 2304 del codice civile, l’avvenuta escussione con esito negativo del patrimonio della società in relazione al pagamento di un’obbligazione della società medesima implica che il legale, se non intende rimettere il debito, ha diritto di rivolgere la sua richiesta di pagamento al socio illimitatamente responsabile, che pertanto in detta qualità e non nella qualità di controparte viene qui escusso.
Si precisa che il legale potrà escutere il socio in questione soltanto per la quota di onorari che sia imputabile alla difesa della società cliente e non anche per la quota che sia viceversa imputabile alla difesa del socio cliente, se vi fossero da differenziare per una qualche ragione i compensi spettanti.
Nel confidare di aver fornito gli strumenti per una prudente valutazione anche in merito alle condotte deontologicamente corrette da tenersi nella situazione descritta, si ricorda peraltro che i pareri e le opinioni espresse da questo COA in nessun modo possono condizionare od orientare le valutazioni che la Legge Professionale riserva in via esclusiva al Consiglio Distrettuale di Disciplina di cui agli artt. 50 e segg.
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