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Lapo Mariani

parere

Avvocato. Rimborso spese ed attività accessorie.

E' stato chiesto un parere se le spese le spese vive sostenute (benzina e rimborso ACI) rientrino o meno tra le attività accessorie che l'art. 1 comma 3 e 11 comma 8 del DM 140 del 20.07.12 ricomprende nei compensi professionali , non suscettibili di ulteriore richiesta oppure se devono considerarsi quali spese vive, escluse dai parametri di riferimento.
il Consiglio ritiene che il DM 140/12 quando tratta delle “spese vive“, innanzitutto, presuppone un opinamento del Giudice sulle stesse (tanto da consigliare la analitica predisposizione della nota delle spese con adeguata documentazione), ma non permette la autoliquidazione delle stesse in sede di precetto.
I commi 2 e 3 dell'art.1 del DM 140/2012 hanno ridisegnato radicalmente il compenso dell'avvocato. Sono, infatti, scomparsi i vecchi diritti ed è altresì scomparsa la voce (automatica) del rimborso spese forfettario del 12,5% (che a livello fiscale, insieme ai diritti, era del tutto assimilata agli onorari).
Le uniche voci che stanno al di fuori del compenso sono dunque il Cap e l'Iva, oltre al rimborso delle spese in due sole fattispecie:
1) che si tratti di spese vive sostenute e documentate, cioè di quelle spese non imponibili che strutturalmente hanno nulla a che fare con il compenso (nella quali quelle invocate potrebbero rientrare ma non certo in sede di precetto);
2) che si tratti, viceversa, di spese definite a forfait a condizione – il tenore e lo spirito della norma paiono inequivoci – che si tratti di una voce concordata tra professionista e cliente e con l'avvertenza che essa ben può coesistere con le spese vive non imponibili, essendo comunque soggetta fiscalmente al regime del compenso (con applicazione su di essa, pertanto, del Cap e dell'Iva).
Pertanto, nessuno nega che il giudice dell’Esecuzione possa liquidare dette spese in favore del legale al termine della procedura esecutiva instauranda, ma vi dovrà comunque essere il vaglio del magistrato sulle prove di dette spese, non potendosi ammettere una interpretazione diversa che aprirebbe le porte alla auto identificazione delle “spese vive” con conseguenze neppure immaginabili.
Né l’avvocato precettante potrebbe eccepire che in caso di pagamento prima dell’esecuzione (o durante la stessa) dette spese andrebbero perdute, considerato che deve ritenersi ammissibile la richiesta di decreto ingiuntivo per le spese (vive) dell’esecuzione (anche solo tentata), come espressamente previsto per l’esecuzione per consegna e rilascio.