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parere

Avvocato. Rinuncia al mandato e consegna documenti presso l’Ordine degli Avvocati.

E' stato chiesto un parere sul comportamento da tenere dopo aver comunicato la rinuncia al mandato ad un proprio cliente, al fine di restituire i documenti e di ottenere il pagamento delle competenze maturate. In particolare, per quanto concerne la restituzione dei documenti, viene richiesto se è necessario effettuare il relativo deposito presso l’Ordine degli Avvocati.
Come è noto, l’avvocato che intenda rinunciare al mandato ha l’obbligo di dare al cliente precisa notizia delle sue intenzioni mediante una specifica comunicazione, che ponga il destinatario in grado di intenderne completamente il significato e le conseguenze derivanti.
L’avvocato ha il diritto di procedere nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali.
Tuttavia, l’esercizio dell’azione giudiziale, da parte dell’avvocato per il soddisfacimento dei crediti per prestazioni professionali, deve essere contenuto in limiti tali da non comportare per il debitore aggravi sproporzionati, né deve essere compiuto con modalità vessatorie o persecutorie, costituendo, in difetto, comportamento passibile di sanzione disciplinare, come nel caso in cui l’azione medesima venga intrapresa senza preventiva rinuncia al mandato alle liti.
Per quanto concerne la restituzione dei documenti, in base alla previsione dell’art. 33 c.f.d. e del precedente art. 42 c.d.f., l’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta.
Appare, in ogni caso, corretto comunicare al cliente con la rinuncia al mandato che i documenti possono essere ritirati dallo stesso presso lo studio legale.
Occorre segnalare che l’obbligo dell’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza del 17 luglio 2013, n. 100 non è assolto mediante il deposito della documentazione stessa presso la sede dell’Ordine degli Avvocati affinché provveda alla riconsegna.