E’ stato chiesto quali (ulteriori) somme siano eventualmente dovute, a titolo di spese legali, e in particolare a titolo di diritti di avvocato, dalla parte ingiunta e/o soccombente a seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo (ma la stessa questione si pone anche in conseguenza della pronuncia di sentenza definitiva che contenga la condanna alla spese) in aggiunta alle spese già liquidate nel provvedimento giudiziario.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che la questione presenta margini di incertezza, anche perché la giurisprudenza sul punto non è univoca;
Il disposto normativo non è esaustivo, in quanto l’articolo 91 C.p.c., secondo comma, che stabilisce il principio della ripetibilità delle spese successive alla pronuncia della sentenza sembra riferirsi esclusivamente alle spese vive sostenute per determinati incombenti (per esempio registrazione della sentenza).
Secondo un primo orientamento, i diritti per le prestazioni di avvocato successive alla pronuncia della sentenza definitiva e inerenti l’esame della sentenza, la richiesta di copie della stessa, la richiesta di notifica, la registrazione e il ritiro del fascicolo attengono, comunque, al processo di cognizione e, dunque, devono essere liquidati dal Giudice nella sentenza stessa, se pure non ancora effettuate al momento della relativa pronuncia (Sent. Cass. Civ., Sez. Lav. 20 Agosto 1987, n. 6973, che in motivazione richiama Sent. Cass. Civ., 16 Maggio 1981, n. 3220, la quale, peraltro, se si legge la massima, sembrerebbe limitarsi ad affermare che detti diritti attengono al processo di cognizione e non a quello di esecuzione, senza trarre ulteriori conseguenze); corollario di un siffatto principio risulta, ovviamente, il fatto che, qualora detti diritti non vengano liquidati nella sentenza, gli stessi, in difetto di impugnazione sul punto della sentenza medesima, non possano poi essere più richiesti.
Secondo un ulteriore orientamento in caso di emissione di un decreto ingiuntivo e pagamento integrale delle spese indicate nel medesimo, il creditore non può intimare precetto sulla base dello stesso decreto per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l’emissione del decreto e necessarie per la notificazione di questo, dovendo per tali spese esperire l’azione di cognizione ordinaria (Sent. Cass. Civ., Sez. I, 11 Maggio 1995, n. 5159), dal che si ricaverebbe il principio che le spese successive sono sì dovute, ma non possono essere richieste e/o intimate con l’atto di precetto.
Secondo un altro orientamento il precetto, il quale è un atto che precede l’esecuzione, può ben contenere anche l’intimazione delle spese del precetto stesso, senza che occorra quindi una liquidazione da parte del Giudice dell’esecuzione, costituendo tali spese un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e conseguenti alla sentenza (notificazione, trascrizione e registrazione della sentenza) ove effettivamente sostenute, con la precisazione che il Giudice che condanni la parte soccombente al pagamento non solo delle spese processuali effettivamente sostenute fino al momento della decisione, ma anche genericamente, a quelle successive conseguenti, in effetti non si pronuncia su una domanda, ma esplicita quell’obbligo conseguenziale, già contenuto nella legge (Sent. Cass. Civ., Sez. III, 29 luglio 2002, n. 11170), dal che si evincerebbe la legittimità della intimazione con l’atto di precetto anche delle spese processuali, diritti inclusi, successive alla pronuncia della sentenza, anche se ancora attinenti al giudizio di cognizione e non propriamente a quello esecutivo.
Sembrerebbe orientata nel senso di ammettere la ripetibilità dei diritti di avvocato concernenti le prestazioni attinenti al processo di cognizione eseguite (necessariamente) in un momento successivo alla pronuncia della sentenza anche Sent. Cass. Civ., Sez. II, 20 Agosto 2002, n. 12270, che peraltro, come nel proseguo meglio precisato, verte principalmente sul fatto che esclude siano dovute, in relazione ad una sentenza definitiva, le voci “consultazioni con il cliente” e “corrispondenza informativa”.
Nello stesso senso risulta orientata una pronuncia della Suprema Corte del 1984, secondo la quale, con riguardo all’esecuzione promossa in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, le spese inerenti e conseguenziali al decreto stesso, ivi comprese quelle relative al provvedimento di concessione della provvisoria esecutività, vanno incluse fra le spese il cui pagamento può essere richiesto con l’atto di precetto (Sent. Cass. Civ., Sez. III, 26 Ottobre 1984, n. 5489).
La pronuncia più recente, che si esprime in termini chiari ed espliciti, reperita sulla materia è una decisione del Giudice di Pace di Bari, secondo cui, richiamando in motivazione le succitate sentenze della Suprema Corte n. 11170/2002 e n. 5489/1984, legittimamente può essere intimato precetto per le spese e competenze del precetto stesso e per quelle relative agli atti successivi e conseguenti ad un provvedimento giudiziale con valenza non meramente endoprocessuale, sia esso una sentenza, un decreto ingiuntivo, o altro tipo di provvedimento, costituendo tali spese e competenze una accessorio di legge alle spese processuali (Giudice di Pace di Bari, 21 Giugno 2006, n. 4530, in Giurisprudenzabarese.it 2006).
Per completezza dell’esposizione si rileva che, secondo la giurisprudenza dei Giudici Amministrativi, le spese ripetibili e successive alla sentenza sono esclusivamente quelle liquidate dal cancelliere con nota a margine della stessa, nonché quelle di notifica della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto liquidate dalla notifica della sentenza (cfr. art. 91, secondo comma, C.p.c.) mentre le spese per diritti di procuratore, ove non liquidate, non possono essere ripetibili (Consiglio Stato, Sez. IV, 28 Agosto 2001, n. 4546; Consiglio Stato, Sez. V, 7 Agosto 2001, n. 1099; Consiglio Stato, Sez. IV, 3 Maggio 2001, n. 2490; Consiglio Stato, Sez. IV, 2 Marzo 2001, n. 1171), salvo che il Giudice abbia utilizzato nella sentenza l’espressione “oltre accessori come da tariffa”, nel qual caso sono dovuti per dette prestazioni anche i diritti di avvocato (Consiglio Stato, Sez. IV, 7 Novembre 2001, n. 5725).
Sebbene l’orientamento al quale aderisce questo Consiglio è nel senso che, pur concordando sul principio (anche ai fini della determinazione del valore della pratica) che si tratta di diritti attinenti al processo di cognizione e non a quello di esecuzione, poiché le competenze e le spese liquidate nella sentenza e/o nel decreto ingiuntivo per forza di cose possono riferirsi esclusivamente alle voci concernenti le prestazioni effettivamente eseguite fino al momento della pronuncia del provvedimento giudiziario e che non sarebbe nemmeno possibile per il Giudice liquidare anticipatamente prestazioni non ancora effettuate, anche perché alcune prestazioni potrebbero pure essere evitate (basti pensare all’eventualità che la parte soccombente paghi immediatamente, ricevuta la notizia del provvedimento e/o presti acquiescenza, il che esimerebbe il creditore dal chiedere le copie e la notifica del provvedimento stesso), siano dovute dalla parte soccombente e/o ingiunta (anche) le spese vive e i diritti di avvocato relativi a prestazioni svolte successivamente alla emissione del provvedimento giudiziario.
In particolare, si ritiene che siano, quindi, dovuti, a titolo esemplificativo, i diritti di avvocato e le spese vive relative alla voci “disamina sentenza (o decreto ingiuntivo), “richiesta registrazione”, “richiesta copie”, “richiesta notifica” e “ritiro fascicolo”, oltre, sui diritti di avvocato, il rimborso delle spese generali ex art. 14 della tariffa giudiziale forense.
Come già sopra accennato, non sono, invece, ripetibili nei confronti della parte soccombente i diritti concernenti le voci tariffarie n. 20 (consultazioni con il cliente) e n. 21 (corrispondenza informativa del cliente) di cui alla Tabella B (diritti di avvocato) della tariffa giudiziale forense in relazione del decreto ingiuntivo e/o alla sentenza definitiva (e, quindi, in aggiunta a quelli già riconosciuti per il procedimento definito con uno di tali provvedimenti), in quanto la precisazione contenuta in detta tariffa, secondo cui i diritti in questione sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva e dopo ogni ordinanza collegiale si fonda sul presupposto che si apra una nuova fase del procedimento e non è applicabile al caso (opposto) in cui il procedimento stesso sia invece definito (in questo senso Sent. Cass. Civ., Sez. II, 20 Agosto 2002, n. 12270).
Applicando i suindicati principi alla fattispecie che Lei ha sottoposto al nostro esame, il conteggio da Lei inviato a controparte, ad avviso di questo Consiglio dell’Ordine, è corretto, purché, ovviamente i diritti ivi indicati si riferiscano a prestazioni professionali svolte effettivamente dopo l’emissione del decreto ingiuntivo e salvo che per l’indicazione delle voci “corrispondenza” e “consultazioni”, nonché per la relativa quota di spese generali, le quali dovranno essere espunte dal conteggio stesso.
parere