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parere

Avvocato: sul conflitto di interessi potenziale tra le parti già assistite

1.  Quesito

Un avvocato ha formulato a questo Consiglio il seguente quesito.

In un sinistro stradale subiscono danni l’auto, il conducente e il terzo trasportato. L’avvocato riceve il mandato per la richiesta danni dal proprietario dell’auto, dal conducente e dal terzo trasportato. Per il terzo trasportato non viene ottenuto un risarcimento satisfattivo ed il terzo intende conferire al medesimo legale il mandato di agire contro l’impresa di assicurazione del proprietario. Il proprietario dell’auto rilascerebbe al legale l’eventuale consenso ad agire contro di lui e non si costituirebbe in causa essendo l’azione diretta ad ottenere il risarcimento dall’assicurazione. L’avvocato chiede se commetta una violazione deontologica ad assumere l’incarico.

2. Norme rilevanti e giurisprudenza

Vengono in rilievo l’art. art. 68 e l’art. 24 del del Codice deontologico forense (c.d.f.).

Stabilisce l’art 68 del c.d.f. (Assunzione di incarichi contro una parte già assistita) che:

“1. L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

2. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

(…)

6. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.”

Come risulta dalla norma, l’avvocato può assumere un mandato contro un ex cliente solo a tre condizioni:

1.   devono essere trascorsi almeno due anni dalla cessazione dell’incarico conferito dall’ex cliente;

2.    il nuovo mandato non deve essere collegato per l’oggetto alla controversia per la quale era stato conferito il mandato precedente;

3.   nell’agire contro l’ex cliente l’avvocato non deve utilizzare le informazioni di cui è venuto a conoscenza in occasione dell’espletamento del precedente mandato.

In questo senso, con la sentenza n. 142 del 17 luglio 2021, il CNF ha stabilito che: “il precetto deontologico di cui all’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) non consente all’avvocato di assumere incarichi contro ex clienti, a meno che sia decorso un ragionevole periodo di tempo, l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia possibilità, per il professionista, di utilizzare notizie precedentemente acquisite”. Con tale sentenza il CNF ha tuttavia stabilito che “(…) pur quando non ricorrano nella fattispecie tutte le condizioni innanzi richiamate, il rigido tenore della predetta norma può ritenersi superato allorché il soggetto – alla cui tutela la norma è in parte orientata -, autorizzando espressamente il professionista a non tener conto del divieto, lo libera dal vincolo deontologico impostogli dal precetto” (nello stesso senso, già la sentenza n. 123 del 16 ottobre 2018).

L’art. 24 (Conflitto di interessi) stabilisce che:

1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

3. Conclusioni

La fattispecie all’esame di questo consiglio evidenzia la potenzialità di molteplici possibili conflitti di interessi fra il terzo trasportato, il soggetto assicurato e il conducente, verso il quale il terzo trasportato avrebbe diritto di agire nel caso in cui l’azione contro l’assicurazione del vettore non soddisfacesse le pretese del terzo trasportato danneggiato (si pensi al caso in cui la sentenza accerti che l’evento dannoso non rientra fra quelli coperti dal contratto di assicurazione o al caso in cui l’importo massimo assicurato non copra il danno arrecato al terzo trasportato) o al caso in cui l’assicurazione possa vantare un diritto di regresso nei confronti dell’assicurato (dalla narrativa non emerge se ne sussistano le condizioni).

Le potenzialità di conflitto fra gli interessi dell’assicurato, del conducente e del terzo danneggiato possono essere superati, ma al riguardo non è sufficiente una sia pur completa informativa e la liberatoria dell’ex cliente, ma soltanto con un atto con cui ognuno dei soggetti precedentemente assistiti dall’avvocato (conducente, proprietario del veicolo, terzo trasportato) rinunci ad agire contro ciascuno degli altri per ogni eventuale pretesa connessa o derivante dall’incidente.

    Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.