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parere

Avvocato. Sulla autorizzazione dell’Ordine alla produzione di lettere scritte da altro legale in sede civile e penale

E’ stata chiesta l'autorizzazione alla produzione in sede giudiziale penale e civile, di una lettera scritta da altro legale nel corso di una controversia civile, questo Consiglio osserva preliminarmente di non disporre, con riferimento all'ordinamento professionale e deontologi-co, di alcun potere di consentire o vietare la produzione in giudizio di documentazione. Inoltre il Consiglio ritiene di non poter derogare alla prassi di non esprimere alcun parere in ordine a fatti e comportamenti specifici già accaduti o che potrebbero accadere in futuro, oggetto di possibile valutazione nell'esercizio di altre competenze e funzioni.
Nondimeno e fermo quanto sopra, il Consiglio ha formulato il seguente parere con rife-rimento ai principi di carattere generale, applicabili alla fattispecie, in attuazione dell'articolo 28 del vigente codice deontologico.
Tale norma vieta infatti la produzione di corrispondenza non soltanto qualificata come riservata dall'avvocato mittente, ma anche qualora contenente proposte transattive che siano state scambiate tra gli stessi avvocati. Il motivo di tale divieto deontologico va individuato nella necessità di assicurare agli avvocati il massimo affidamento sulla riservatezza delle trat-tative dirette al raggiungimento di una transazione, quale presupposto indispensabile per l'esi-to positivo delle stesse. Sulla base di tale principio, per proposte transattive debbono intender-si non soltanto quelle aventi per oggetto l'accordo di conciliazione nel suo contenuto definiti-vo e compiuto, ma anche quelle comunicazioni all'avvocato dell'altra parte che, pur parziali ed incomplete, contengono egualmente la proposta di concessioni, rinunce, ammissioni o quan-t'altro, destinate a costituire oggetto di scambio nell'ambito della trattativa, e che la cui utiliz-zazione in sede giudiziale potrebbe attribuire al destinatario della comunicazione quel vantag-gio che l'altra parte intendeva attribuirgli soltanto nell'ipotesi di raggiungimento dell'accordo.