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parere

Avvocato: sulla compatibilità con la professione forense della sponsorizzazione di un evento organizzato da un’associazione con esclusivo scopo di utilità sociale

Quesito

E’ stato chiesto a questo Consiglio se sia compatibile con la iscrizione all’albo degli avvocati la sponsorizzazione di un evento organizzato da un’associazione con esclusivo scopo di utilità sociale

Risposta al quesito

1. Il quesito presentato all’Ordine fa riferimento a una richiesta di sponsorizzare un evento di un’associazione per la raccolta fondi per sostenere la sensibilizzazione dei giovani alla sicurezza stradale. Si ritiene pertanto che la richiesta del Collega riguardi la sua possibilità di sostenere finanziariamente l’evento ricavandone anche un beneficio in termini di pubblicità della propria attività.

2. Vengono in considerazione gli artt. 17 e 35 c.d.f.

Sotto il vigore del codice previgente già il Consiglio Nazionale Forense aveva stabilito che “si ritiene di rappresentare che nel vigente testo del codice deontologico, ed in particolare nella novellata versione degli artt. 17 e 17-bis, non sono presenti preclusioni di tipo generale circa la forma delle comunicazioni informative circa l’attività professionale. E’ necessario, invece, preservare la dignità ed il decoro della professione, evitando forme e modi di comunicazione che assumano riflessi deteriori nella comune percezione della figura dell’avvocato” (CNF, parere del 23 febbraio 2012, n. 1)

Più di recente, lo stesso CNF, sotto il vigore del nuovo codice deontologico, ha stabilito che “L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 codice deontologico (già artt. 17 e 17 bis codice previgente), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa Consiglio Nazionale Forense (sentenza 15 aprile 2021, n. 75).

Non esistendo preclusioni in merito all’attività di sponsorizzazione di eventi con conseguente effetto di pubblicità del nome e della professione dell’avvocato interessato, si rileva che gli unici limiti all’attività prevista sono dati dal necessario rispetto del decoro e della dignità della professione.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.