1. Quesito
E’ stato richiesto al Consiglio se la professione di Avvocato e la relativa iscrizione all’Albo sia compatibile con l’iscrizione al Registro agenti sportivi e lo svolgimento di quest’ultima attività.
2. Norme rilevanti
Sono norme rilevanti ai fini della risposta al quesito l’art. 6 “Dovere di evitare incompatibilità” del Codice deontologico forense (“C.d.F.”) e l’art. 18 “Incompatibilità” della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense)
Stabilisce l’art 6 del c.d.f. che:
“1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.
2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.
Stabilisce l’art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:
1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;
…”.
La violazione delle norme in questione comporta la sanzione della cancellazione dall’Albo degli Avvocati.
Con proprio parere del 13 febbraio 2019, n. 20 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che: “richiamato l’art. 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017, nonché il regolamento degli Agenti sportivi approvato con delibera n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 2017, ritiene la Commissione che nulla osti alla contemporanea iscrizione dell’Avvocato iscritto all’Albo nel Registro degli Agenti Sportivi, a condizione che l’attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità”.
3. Conclusioni
Si deve quindi concludere che, alle condizioni poste dal suddetto parere, l’iscrizione nel registro degli agenti sportivi sia compatibile con il mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati.
Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:
– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;
– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;
– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.