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Lapo Mariani

parere

Avvocato: sulla compatibilità dell’attività di allenatore di calcio di una squadra dilettantistica con la professione di avvocato

Quesito. Viene richiesto a questo Consiglio un parere sulla questione che segue: se l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati e l’esercizio della professione forense sia compatibile con l’attività di allenatore di calcio presso una squadra dilettantistica, secondo quanto previsto nel D. Lgs. 36/2021 e in base al contratto tipo fornito dalla FIGC, nel Comunicato Ufficiale 243/ A del 30 giugno 2023.

1. Norme rilevanti.

Sono norme rilevanti ai fini della risposta al quesito l’art. 6 “Dovere di evitare incompatibilità” del Codice deontologico forense (“C.d.F.”) e l’art. 18 “Incompatibilità” della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense)

Stabilisce l’art 6 del c.d.f. che:

“1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.

2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.

Stabilisce l’art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;

…”.

La violazione delle norme in questione comporta la sanzione della cancellazione dall’Albo degli Avvocati.

2.  La disciplina delle incompatibilità

Ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale, nonché di tutelare la dignità e il decoro della professione

 Al comma secondo dell’art. 6 C.d.F., il legislatore pone il principio per cui ogni attività svolta dall’avvocato, qualunque essa sia, deve essere compatibile con i generali doveri di indipendenza, dignità e decoro che devono sempre caratterizzare l’esercizio della professione forense.

L’Avvocato dovrà quindi valutare la compatibilità a tali standard di comportamento rispetto ad ogni attività che svolga, anche occasionalmente.

Con riferimento invece alla norma che disciplina le incompatibilità dal punto di vista delle attività che possono essere svolte, la lettera a) dell’art. 18, dispone che all’avvocato sia precluso lo svolgimento di ogni attività di lavoro autonomo estraneo alla professione forense, che sia svolto in modo continuativo o professionale, ad eccezione di determinate attività tassativamente elencate, che lo stesso legislatore ha evidentemente ritenuto non lesive dell’indipendenza, dignità e decoro della classe forense.

Dunque, tendenzialmente, ogni altra attività non inclusa nell’elenco di cui a tale lettera a) dell’art. 18 l.p.f. deve considerarsi incompatibile con l’esercizio della professione forense, ove venga svolta in modo continuativo o professionale.

Posto che l’attività di allenatore di una squadra di calcio dilettante non rientra nel suddetto elenco, si può ritenere che il suo esercizio continuativo sia precluso, soprattutto in virtù del fatto che il contratto prevede che essa venga svolta in modo continuativo e professionale dietro il pagamento di un corrispettivo.

Del resto, il fatto che il modello di contratto allegato alla domanda di parere prevede che “la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi esclusivamente i Tecnici iscritti all’Albo e Ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma”, fa presumere che l’attività che il contraente è chiamato a svolgere sia caratterizzata da professionalità e continuità, tanto che il rapporto è qualificato come “rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell’Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione”.

Si osserva tuttavia che in una sua recente pronuncia il CNF ha stabilito che: A mente dell’articolo 18, lett. a) della legge n. 247/12, l’esercizio della professione forense è incompatibile con lo svolgimento di “attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale”. Dal quesito – che si limita ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – non si evince se l’attività di istruttore sportivo (equiparabile ad attività di lavoro autonomo) sia svolta occasionalmente o meno. Su tale aspetto sarebbe indubbiamente necessaria attenta verifica, nell’esercizio delle valutazioni discrezionali attribuite all’esclusiva competenza del COA. Ove invece, ad avviso del COA competente e alla luce del caso concreto, si ritenesse che l’attività di istruttore sportivo sia assimilabile ad attività di carattere “culturale”, l’incompatibilità potrebbe essere esclusa pure in difetto della occasionalità delle prestazioni” (così CNF, parere n. 23 del 20 aprile 2022).

Questo Consiglio, in virtù anche del fatto che del sempre maggiore ruolo riconosciuto all’attività sportiva e al suo “valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’individuo” (1), ritiene che l’attività di allenatore di calcio di una squadra di dilettanti possa essere considerata come attività di natura “culturale” e rientrare fra le attività compatibili con l’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 18 l. 247/2012.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

NOTE: (1) Così si esprime il DDL 747/2022 già approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato il 22 marzo 2022 per l’integrazione del testo dell’art. 33 Cost. nel senso indicato questo il testo del DDL costituzionale approvato dalla commissione referente in Senato: “All’articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».”