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Lapo Mariani

parere

Avvocato: sulla incompatibilità dell’attività di direttore di RSA con la professione di avvocato

Viene richiesto a questo Consiglio se l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati e l’esercizio della professione forense siano compatibili con l’attività di direttore di RSA per conto di una cooperativa sociale privata o, in alternativa, se è possibile chiedere la sospensione dall’albo anziché la cancellazione.

 1. Norme rilevanti.

Sono norme rilevanti ai fini della risposta al quesito l’art. 6 “Dovere di evitare incompatibilità” del Codice deontologico forense (“C.d.F.”) e l’art. 18 “Incompatibilità” della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense)

Stabilisce l’art 6 del c.d.f. che:

“1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.

2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.

Stabilisce l’art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:

1.   La professione di avvocato è incompatibile:

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato…”.

La violazione delle norme in questione comporta la sanzione della cancellazione dall’Albo degli Avvocati.

2.  La disciplina delle incompatibilità

Ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale, nonché di tutelare la dignità e il decoro della professione

Al comma secondo dell’art. 6 C.d.F., il legislatore pone il principio per cui ogni attività svolta dall’avvocato, qualunque essa sia, deve essere compatibile con i generali doveri di indipendenza, dignità e decoro che devono sempre caratterizzare l’esercizio della professione forense.

L’Avvocato dovrà quindi valutare la compatibilità a tali standard di comportamento rispetto ad ogni attività che svolga, anche occasionalmente.

Con riferimento invece alla norma che disciplina le incompatibilità dal punto di vista delle attività che possono essere svolte, la lettera d) dell’art. 18, dispone che all’avvocato sia precluso lo svolgimento di ogni attività di lavoro subordinato, che sia svolto in modo continuativo o professionale, ad eccezione di determinate attività tassativamente elencate, che lo stesso legislatore ha evidentemente ritenuto non lesive dell’indipendenza, dignità e decoro della classe forense.

Dunque, tendenzialmente, ogni altra attività non inclusa nell’elenco di cui a tale lettera a) dell’art. 18 l.p.f. deve considerarsi incompatibile con l’esercizio della professione forense, ove venga svolta in modo continuativo o professionale come appare nel caso indicato nel quesito, in base al quale l’avvocato andrebbe a svolgere l’attività di direttore di una RSA, attività che pertanto appare incompatibile con il mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati.

3.Conclusioni

Con riferimento alla possibilità di chiedere la sospensione dell’iscrizione all’albo nel caso di svolgimento di attività incompatibile ai sensi dell’art. 18 l.p.f., si rileva che anche l’avvocato che abbia chiesto la sospensione non può esercitare attività incompatibili con la professione di avvocato, ovvero le attività indicate dall’art. 18 L. 247/2012.

Nel proprio recente parere n. 9 del 24 marzo 2023 il CNF ha stabilito che: “[q]uanto alla possibilità di sospendersi per il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, si rinvia a quanto ritenuto nel parere n. 15/2014, secondo il quale: «Ai sensi dell’art. 20, 2° comma, L. n. 247/20132 l’avvocato iscritto all’Albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall’obbligo di motivazione. Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d’atto, del quale va fatta annotazione nell’Albo. Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall’esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall’art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità». La norma sulle incompatibilità opera infatti anche nel periodo di sospensione volontaria visto che comunque si tratterebbe di attività ‘inerenti alla permanenza della iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status’ ”.

Questo consiglio ritiene quindi che l’ assunzione sia incompatibile con il mantenimento dell’iscrizione all’albo e con la richiesta di sospensione volontaria, fermo restando il diritto della richiedente di potersi riscrivere all’Albo e quindi alla Cassa Forense al momento in cui cesserà la causa di incompatibilità

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.