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parere

Avvocato. Sulla partecipazione al portale internet di servizi per la proprietà immobiliare.

E' stato chiesto un parere in ordine alla legittima partecipazione di avvocati al Suo portale di servizi per la proprietà immobiliare, il Consiglio dell'Ordine nella sua adunanza del 9 novembre 2011, su relazione del consigliere avvocato Nino Scripelliti, ha formulato il seguente parere.
L'offerta da parte di un avvocato di servizi legali giudiziali e/o stragiudiziali, tramite un sito internet, ad avviso di questo Consiglio contrasta con talune norme del vigente codice deontologico, ed esattamente con l'articolo 17 bis che limita i mezzi di informazione ai siti Web ai domini propri dell'avvocato e direttamente riconducibili allo stesso; con l'articolo 19 che vieta l'accaparramento di clientela e quindi l'offerta di prestazioni professionali alla generalità indifferenziata di potenziali clienti, ed in genere l'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi impropri ed il pagamento di una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente; con l'articolo 36 canone secondo che impone all'avvocato di identificare il proprio cliente al momento del conferimento dell'incarico.
In applicazione di tali principi le linee guida approvate da questo Consiglio sulla partecipazione degli avvocati a rubriche, trasmissioni radiofoniche e televisive e siti internet, vietano la consulenza tramite questi mezzi di comunicazione ed in assenza di identificazione della parte che la richiede, così come l'inserimento di indicazioni per il pronto reperimento dell'avvocato, quali l'indirizzo, il numero telefonico, l'indirizzo di posta elettronica. Per contro, nessuna norma vieta la pubblicazione dei dati essenziali per il reperimento dell'avvocato, risultanti, per esempio, dall'elenco telefonico.
In conclusione, anche con riferimento ai principi recentemente espressi dal DL numero 138/2011, e sia pure nella consapevolezza che l'evoluzione del mercato dei servizi legali implica anche l'adeguamento a tale evoluzione degli strumenti di comunicazione, questo Consiglio esprime parere sfavorevole alla partecipazione di avvocati al progetto di sito internet, dovendo ipotizzare in caso contrario, la adozione di iniziative di natura disciplinare.