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parere

Avvocato. Sulla possibilità di assumere la carica di Presidente di una Fondazione Bancaria.

E' stato chiesto un parere in ordine alla possibilità di assumere la carica di Presidente della Fondazione Bancaria senza che ciò contrasti con norme di natura deontologica, questo Consiglio nella sua adunanza del 9 novembre 2011, su relazione del consigliere avvocato Nino Scripelliti, ha espresso il seguente parere.
La norma di riferimento è costituita dall'articolo 3 del RDL n. 1578/1933 ove si dichiara l'incompatibilità tra la professione di avvocato e, tra l'altro, l'esercizio di commercio in nome proprio o altrui, così come qualunque impiego o ufficio pubblico retribuito ed in genere qualunque impiego retribuito. Pertanto sono compatibili con l’esercizio della professione forense e con l’iscrizione all’Albo degli avvocati, le condizioni di socio e di presidente o di componente del consiglio di amministrazione di una società commerciale di capitali, quando ciò comporti compiti interni o meramente rappresentativi.
Ciò premesso in generale, risulta con evidenza dalla lettura dello statuto, che la Fondazione in questione dispone di vaste competenze in materia culturale, assistenziale, e di utilità sociale, per il cui conseguimento viene indicata in dettaglio una serie di attività, nessuna delle quali corrisponde o anche semplicemente presenta affinità con l'attività commerciale e d'impresa.
Pertanto questo Consiglio ritiene che l'assunzione della carica di presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione, non si trovi in contrasto con nessuna norma e con nessun principio del vigente codice deontologico.