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parere

Avvocato: sulla possibilità di offrire un servizio di orientamento legale in materia di tutela degli animali

1. Quesito. E’ stato richiesto da un avvocato a questo Consiglio se sia possibile ed eventualmente a quali condizioni aprire uno sportello per offrire un servizio di orientamento legale in materia di tutela degli animali. In particolare è stato chiesto se si possa affiggere una targa che faccia menzione di tale servizio.

2. Norme rilevanti e giurisprudenza. Stante la particolarità della richiesta, viene in primo luogo in rilievo l’art. 30 della L. 247/2012 (Legge Professionale), il quale stabilisce che:

“1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.

2. L’accesso allo sportello è gratuito.

3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello.

4. Gli oneri derivanti dall’espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell’ordine ai sensi dell’articolo 29, comma 3”.

In ragione di ciò, l’Ordine degli Avvocati di Firenze ha la possibilità di stipulare convenzioni per l’apertura di sportelli gratuiti di orientamento ed informazione legale con finalità di fornire un primo orientamento agli utenti, così come è stato con il Comune di Firenze.

Tale normativa, infatti, mette in evidenza la scelta dell’ordinamento di prediligere lo strumento della convenzione tra Ordine degli Avvocati e Comuni o Associazioni di Volontariato, in modo da stabilire le regole per lo svolgimento di suddetta attività di consulenza gratuita, nel rispetto dei doveri deontologici.

Occorre osservare che lo svolgimento di attività di assistenza legale non retribuita da parte dell’avvocato non è di per sé vietato, anzi trova il plauso delle istituzioni forensi laddove detta gratuità sia determinata ed ispirata da motivi esclusivamente etici e sociali, anche in ragione della natura dei soggetti in favore dei quali sarà esercitata l’attività in questione (Parere “Avvocati di Strada” espresso dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, 3.8.2010; CNF, 28.12.2005, n. 2179.

Per quanto riguarda il caso di specie, vengono altresì in rilievo le norme deontologiche previste dagli artt. 17 e 37 c.d.f.

La prima norma disciplina, in particolare, le modalità di informazioni che l’avvocato può fornire sulla propria attività professionale, informazioni che devono essere “trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative” (art. 17, comma 2, c.d.f).

Per tale motivo, in materia di pubblicità informativa dell’attività professionale per l’acquisizione di clientela, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 23287 del 18.11.2010, hanno confermato la sentenza del CNF che aveva irrogato la sanzione della censura a carico di due avvocati che avevano aperto uno studio sulla pubblica via con la suggestiva insegna “ALT – assistenza legale per tutti – prima consulenza gratuita”.

L’art. 37 c.d.f. vieta il c.d. accaparramento di clientela, in merito al quale recentemente il CNF ha affermato che “costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico” (CNF, Pres. Mascherin, Rel. Napoli, sentenza n. 148 del 6.12.2019).

In buona sostanza, sotto il profilo ordinamentale e deontologico non vi è un divieto di svolgere in forma totalmente gratuita la professione forense, salvo che la rinuncia al compenso non sia un espediente del legale per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un accaparramento non consentito di affari futuri.

Premesso che la consulenza per la tutela degli animali non potrà essere pubblicizzata come specializzazione anche in caso di acquisizione da parte del legale di speciali competenze, in quanto non contemplata nell’elenco delle materie indicate dal decreto del Ministero della Giustizia 1 ottobre 2020 n. 163, fra i settori di possibile specializzazione dell’avvocato, si ricorda che l’affissione di una targa fuori dallo studio professionale che pubblicizza l’attività dell’avvocato e riportante la dicitura “SOS infortunistica stradale – Consulenza medico legale”, è stata ritenuta dal CNF censurabile – anche se lievemente in quanto comportamento diffuso – per violazione dell’art. 37 c.d.f. (CNF, sentenza del 28.4.2004, n. 121).

Peraltro, in altra occasione su richiesta analoga, questo Consiglio dell’Ordine, con parere del 30.3.2017, ha affermato che l’apposizione di una targa che faccia menzione del servizio di orientamento in materia di tutela degli animali “rischia di trarre in inganno l’utente che, convinto di rivolgersi ad una struttura di protezione, in realtà, inconsapevolmente, si ritrova all’interno di uno studio legale che svolge consulenza in quella branca specialistica”.

3. Conclusioni. L’attività di orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia viene svolta tramite appositi sportelli, istituiti dal Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 30 della L. 247/2012.

Resta ferma la possibilità di fornire, da parte del singolo professionista, attività di consulenza non retribuita che, comunque, deve essere effettuata nei limiti sopra indicati.

L’apposizione di una targa che pubblicizzi un servizio di orientamento legale potrebbe configurare atteggiamento non trasparente e veritiero e, quindi, essere passibile di sanzione disciplinare.

Nel quadro di riferimento delineato si ritiene che il quesito possa trovare adeguata risposta.

 

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.