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Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: sulla producibilità in giudizio delle perizie esibite o depositate nella negoziazione assistita e nella mediazione

1.   Quesito

Un avvocato ha richiesto a questo Consiglio un parere in merito alla producibilità in giudizio di una perizia di parte esibita nel corso di un procedimento di negoziazione assistita e/o di mediazione, ovvero:

a) si chiede di conoscere se la perizia di parte esibita nel corso di un procedimento di negoziazione assistita, volto ad una composizione bonaria della lite, possa essere prodotta (all’esito negativo della negoziazione) nel successivo giudizio instauratosi tra le parti;

b) se una perizia redatta nel corso di un procedimento di mediazione previa individuazione del consulente tecnico da parte dell’ organismo di mediazione, possa essere prodotta nel successivo giudizio instauratosi a seguito dell’esito negativo della mediazione.

2. Risposta al quesito

Sul punto a): l’art. 9 del d.l. 132/2014 in tema di negoziazione assistita stabilisce al secondo comma  che “è  fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto”. Si ritiene che la perizia di parte esibita durante un procedimento di negoziazione assistita non possa essere depositata in giudizio dalla controparte qualora la negoziazione sia fallita. La garanzia della riservatezza in merito al contenuto di un atto formato dalla parte o da un suo consulente serve infatti a garantire le possibilità di successo della negoziazione, tanto più se le informazioni rilasciate da una parte e contenute nella perizia di parte possono essere utilizzate come prova in giudizio contro la stessa.

Diversamente, la perizia di parte può essere prodotta in giudizio dalla parte che ha incaricato il professionista di redigerla essendo essa sfornita di efficacia probatoria contro l’altra parte, se le informazioni in essa contenute non hanno beneficiato di informazioni riservate fornite dalle parti durante il procedimento di negoziazione assistita.

Sul punto b): dispone il comma 7 dell’art. 8 del d.lgs 28/2010 così come modificato dal d.lgs 149/2022: “Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile”. In assenza di un accordo in merito alla producibilità in giudizio della perizia redatta nell’ambito di un procedimento di mediazione il dovere di riservatezza previsto dall’art. 9 impedisce la sua produzione in giudizio. La stessa conclusione deve ritenersi valida anche per le consulenze esperite in mediazione prima dell’entrata in vigore della riforma dell’art. 8, la cui innovazione principale in materia di consulenza tecnica in mediazione consiste nell’aver previsto che il giudice possa valutare la perizia introdotta nel giudizio ai sensi dell’art. 116 cpc comma 1°.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.