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Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: sull’attività di consulenza successiva alla cancellazione dall’Albo

1. Fatto e quesito

Un’Avvocata cancellata dall’Albo ha chiesto al Consiglio dell’Ordine se sia possibile fatturare e che denominazione dare ad una sua eventuale attività di consulenza per un’azienda, relativamente a questioni giuridiche, non più come Avvocata iscritta all’Albo.

2. Risposta al quesito

L’art. 2 della legge professionale forense (l. 247/2012) prevede “1.  L’avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.

2. omissis

3.  omissis

4. omissis

5.  Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6.  Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto pagina 2 di 62 in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti.

Omissis …”

È inoltre consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione che stabilisce che: “La prestazione di opere intellettuali nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l’attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell’art. 2231 cod. civ. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita.” (così Cass. 30 maggio 2006, n. 12 840 e, nello stesso senso, Cass. SS. UU., 12 Luglio 2004, n. 12874).

Costituisce dunque principio ormai consolidato che la prestazione di opere intellettuali nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli Albi Forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio.

Qualsiasi soggetto titolare di Partita Iva, previa apertura di una posizione separata INPS,  può quindi svolgere e fatturare quale libero professionista attività di consulenza legale stragiudiziale a favore di terzi in quanto, se l’attività di legale di impresa si concretizza solo in prestazioni di consulenza stragiudiziale, la stessa è liberamente esercitatile, in Italia, da un soggetto non iscritto all’Albo degli Avvocati

Per completezza, si segnala che in Italia l’utilizzo del titolo di Avvocato è riservato a coloro che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione e si siano conseguentemente iscritti nell’Albo, anche se successivamente si siano cancellati dall’Albo stesso, salva la facoltà di utilizzare il titolo e di esercitare la professione riconosciuta ai cittadini degli Stati membri della Comunità Europea in forza delle direttive comunitarie.

Ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.