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Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: sulle modalità di consegna degli atti e dei documenti al nuovo difensore della parte

Viene richiesto a questo Consiglio se, a seguito della revoca del mandato da parte del Cliente, alla richiesta di riconsegna dei documenti nelle mani del legale al quale il mandato viene successivamente conferito, vi sia l’obbligo del primo Avvocato di consegnare al Collega la copia cartacea dei fascicoli telematici civili. Viene quindi richiesto se, in alternativa, sia possibile la consegna della copia integrale dei fascicoli telematici su supporto informatico (quali ad esempio dvd, chiave usb o invio via pec)

Risposta al quesito

1. Il quesito attiene al dovere restituzione di documenti alla parte assistita.

2. Il codice deontologico forense (“c.d.f.”) prevede all’art. 33 che:

“1. L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.

2. L’avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.

3. L’avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della censura.”

 

3. Il precedente difensore deve quindi provvedere alla restituzione al Cliente della copia integrale dei fascicoli relativi alle attività svolte per la parte assistita. Opera dunque l’art. 33, comma 1, che individua, quale unica eccezione al dovere di consegna della documentazione, la corrispondenza riservata fra colleghi nei casi contemplati dall’art. 48 c.d.f.

Al nuovo Collega incaricato può essere consegnata anche la corrispondenza riservata dal momento che lo stesso, a differenza del Cliente, è tenuto a sua volta a rispettare il canone deontologico previsto dall’art. 48 del Codice deontologico forense (“c.d.f.”), rubricato “Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”, che al primo comma prevede come l’avvocato non possa produrre in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualora sia qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e le relative risposte.

Quanto alla restituzione della “copia cartacea dei fascicoli telematici civili”, che presupporrebbe la stampa dell’intero fascicolo telematico che, peraltro, è di facile accesso per il nuovo difensore nominato, questo Consiglio, in assenza di specifica previsione normativa, ritiene che la consegna possa avvenire, come per il resto dei documenti non originali, anche in formato elettronico.

4. Conclusioni

L’avvocato ha il dovere di consegnare al Cliente tutta la documentazione contenuta nei fascicoli relativi agli incarichi espletati, fermo restando il divieto di cui all’art. 48, terzo comma, del c.d.f., mentre al nuovo Collega incaricato potrà consegnarsi oltre alla documentazione anche la corrispondenza riservata, che tuttavia non potrà essere prodotta in giudizio neanche dal nuovo difensore.

In assenza di specifica previsione normativa, tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento dell’incarico e gli atti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso, nonché gli atti presenti del fascicolo telematico, e quindi esclusa la documentazione ricevuta dal cliente in originale (che dovrà, ovviamente, essere restituita in tale formato cartaceo originale), potrà essere restituita secondo questo Consiglio anche in formato elettronico.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.