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Lapo Mariani

parere

Avvocato: sull’esercizio della professione da parte dell’Avvocato italiano in altri paesi della UE ed extra UE

Quesito. Un avvocato ha chiesto a questo Consiglio chiarimenti relativamente alla possibilità di esercitare la professione forense nel contesto di una pratica che coinvolga un soggetto con sede in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia ed un altro residente in un paese extra UE.

In particolare, l’Avvocato assiste una società straniera con sede in un paese della Unione Europea, in una pratica di risarcimento dei danni richiesti da un soggetto con residenza in Svizzera.

Norme rilevanti. L’esercizio temporaneo e occasionale dell’attività di avvocato abilitato all’esercizio della professione in uno dei paesi membri dell’Unione Europea è disciplinato dalla Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1977 n. 249, tuttora in vigore e intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (77/249/CEE).  Alle condizioni ivi previste pertanto è consentita all’avvocato la prestazione di servizi in uno stato membro diverso da quello nel quale egli ha conseguito il titolo abilitante.

Si ricorda in particolare che, ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 4 della suddetta direttiva, “[n]ell’esercizio delle predette attività l’avvocato rispetta le regole professionali dello Stato membro ospitante, fatti salvi gli obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza” e che, ai sensi dell’art. 14 del codice deontologico forense, “l’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza”.

La possibilità di esercitare in modo occasionale la professione di avvocato in uno stato non membro dell’Unione Europea, dipende ovviamente dall’esistenza di accordi o convenzioni fra lo stato extra-UE e la stessa Unione Europea.

Per quanto riguarda la Svizzera, la materia è disciplinata dagli  artt. 21-26 della legge federale sugli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA), entrata in vigore il 1° giugno 2002 in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 1992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.

Si deve pertanto ritenere che alle condizioni ivi previste sia consentito all’avvocato abilitato e iscritto in un albo degli avvocati in Italia prestare servizi in maniera occasionale nella Federazione Svizzera.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.