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parere

Avvocato. Sull’obbligo del domiciliatario di consegnare la documentazione al cliente.

E' stato chiesto se sussista o meno l’obbligo in capo al domiciliatario di consegnare al cliente copia di tutto quanto è presente nel suo fascicolo di studio, in conseguenza del rifiuto del dominus di consegnare alla stessa cliente gli atti contenuti nel proprio fascicolo e relativi all’attività svolta.
Come è noto, l’art.42 del codice deontologico obbliga l’avvocato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
Rileva, ai fini del caso considerato, la specifica posizione del domiciliatario che, come di recente ribadito dalla Corte di cassazione, Sez. II, 2/12/2011, n.25816, rispetto al quale l’attribuzione di tale funzione, non determina l’insorgenza della qualifica di codifensore. Il rapporto che interviene tra il dominus e l’avvocato domiciliatario prende la forma del contratto di mandato e non quella del contratto a favore di terzi.
Tuttavia, in alcune pronunce, pur riguardanti fattispecie diverse da quella in esame, il Consiglio Nazionale Forense ha configurato specifiche ipotesi di responsabilità del domiciliatario direttamente nei confronti del cliente ( come ad esempio per la restituzione di somme ricevute in occasione del mandato, ovvero qualora ometta o dia false informazioni al cliente).
Nella vicenda in esame, peraltro, si configura un ingiustificato rifiuto di consegna dei documenti da parte del dominus e, pertanto, il Consiglio ritiene che debba essere tutelato l’interesse del cliente, configurato dall’art.42 del codice deontologico e che la documentazione in possesso del domiciliatario debba essere consegnata al cliente.