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Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. Svolgimento della professione nella forma della s.n.c.

E' stata chiesta la possibilità di iscrizione all’Albo di una società in nome collettivo per lo svolgimento dell’attività lavorativa professionale.
Preliminarmente è necessario richiamare la disciplina normativa di riferimento.
Il D. Lgs n. 96/2001 all’art. 16 prevede che l’attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata secondo il tipo della società tra professionisti, denominata società tra avvocati.
La società tra avvocati è regolata dalla norma del predetto D. Lgs n. 96/2001 e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano le società in nome collettivo.
La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell’Albo degli Avvocati.
Recentemente l’art. 10 della legge n. 183/2011 consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
In conseguenza di ciò, al modello della società tra professionisti disciplinato dal D. Lgs 96/2001 si aggiungono quelli tipici previsti dal codice civile, nel rispetto delle prescrizioni inserite all’art. 10, quarto comma, della legge n.183/2011.
In tal caso, la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
Viene, tuttavia, demandata ad un successivo regolamento, per quanto rileva per il quesito da Lei sottoposto, la disciplina della designazione del socio professionista.
Nel rispetto delle previsioni normative sopra richiamate è, pertanto, consentito l’esercizio dell’attività professionale secondo il modello societario.