E’ stato richiesto parere in merito al DPR 127/2004, relativo alla tariffa degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale facendo riferimento a quanto disposto in materia penale e più in dettaglio riguardo a quanto disposto nel decreto menzionato all’art. 1 Criteri generali punti 1-2-3 e all’art. 4 Trasferte e art. 8 Spese generali.
Il Consiglio dell’Ordine, per quanto attiene al primo dei quesiti, e cioè quello relativo all'indennità di trasferta quadruplicata, segnala quanto segue.
L’art. 4 della tariffa penale prevede espressamente la possibilità di richiedere al cliente un’indennità di trasferta e al rimborso delle spese, così come previsto nella tariffa stragiudiziale.
L'indennità che qui interessa è quindi regolata dall’art. 8 di quest’ultima tariffa che prevede per l'avvocato, il quale debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale per dar corso all'incarico ricevuto, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno (con pernottamento in albergo a 4 stelle e vitto) rimborsate nel loro ammontare documentato, con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie.
Nel caso di utilizzo di autoveicolo proprio all'avvocato è dovuta anche una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante al litro oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio.
Inoltre è dovuta un'indennità di trasferta da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 30,00 per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di 8 ore giornaliere.
Fermo restando quanto sopra, si deve inoltre rilevare come la tariffa penale (art. 1, canone 2) prevede che l'aumento per le cause di particolare impegno venga indicato sugli onorari, lasciando quindi supporre che non vi sia la possibilità di adottare tale criterio sul conteggio dell'indennità di trasferta.
Del resto, a ben vedere, detta indennità si pone come voce diversa rispetto a quella dei diritti e degli onorari e, più precisamente, quale tertium genus accanto a questi ultimi.
Tale circostanza è avvalorata da un duplice rilievo:
1) i titoli delle tariffe civili e stragiudiziali suddividono i compensi dovuti agli avvocati in diritti, onorari ed indennità;
2) il parallelo aumento previsto nell’art. 5, comma 2 della tariffa civile parla soltanto di “onorari”, (riferendosi espressamente al doppio dei massimi), e non di diritti (che peraltro non possiedono un massimo essendo fissi nel loro importo) su cui quindi l’aumento non potrà essere calcolato.
Quindi, essendo esclusi i diritti (perché non menzionati) analogamente non potrà calcolarsi l’aumento neppure sulle indennità per la stessa ragione logico-interpretativa, essendo possibile applicare l’aumento in oggetto solo sulla voce “onorari”.
Infine, non è errato considerare che l'aumento degli onorari è logicamente da porsi in relazione alla complessità della causa che non rileva sul calcolo dei diritti (perché questi sono a posta fissa), né sul calcolo delle indennità.
Per quanto attiene poi al secondo quesito, e cioè quello relativo all'applicazione del coefficiente 12,5% per spese generali anche all'indennità di trasferta, come detto in premessa si deve escludere che ciò sia possibile e ciò per considerazioni analoghe a quelle di cui sopra.
L’art. 8 della tariffa penale prevede (così come l’analoga disposizione in ogni ramo della tariffa) la possibilità di applicare una maggiorazione a titolo di spese generali in ragione del 12,5% sull’importo (solo) dei suoi onorari.
Anche in questo caso, in virtù delle stesse valutazioni interpretative sopra esposte, l’aumento sopra indicato dovrà essere calcolato esclusivamente sulla voce “onorari”.
Non potrà quindi conteggiarsi anche sull’indennità di trasferta, per la quale l’aumento (quali spese accessorie) dovrà essere del 10% anziché del 12,5%.
parere