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parere

Avvocato. Testimonianza e canone dell’art. 58.

E’ stato chiesto se è da ritenersi conforme all’art.58 del codice deontologico la sua deposizione testimoniale di un Avvocato oppure se appare opportuna un’astensione dalla testimonianza, anche in considerazione del fatto che il difensore di parte convenuta non ha dispensato il professionista dall’obbligo di riservatezza.
Come è noto, ai sensi dell'art. 58 del codice deontologico, è rimessa al prudente apprezzamento dell’ avvocato la scelta di assumere o meno la veste di testimone in un giudizio civile i cui fatti gli siano noti, con l'obbligo, in caso positivo, di rinunciare al mandato difensivo senza più poterlo riassumere e curando di evitare che oggetto della testimonianza siano circostanze di fatto ed elementi di difesa da considerarsi coperti dal dovere di segretezza, in modo che non venga arrecato pregiudizio alla parte rappresentata.
Deve, tuttavia, escludersi la violazione dell'art. 58 citato qualora le circostanze riguardanti l’attività professionale, oggetto di accertamento nel giudizio in cui dovrà effettuarsi la testimonianza, possano ritenersi coperte da alcun segreto.