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parere

Avvocato. Testimonianza e canone dell’art. 58.

E' stato chiesto se la deposizione di un Avvocato chiamato a testimoniare in un procedimento, promosso da un ex cliente contro altro Collega con cui è stato codifensore, per la quantificazione delle competenze di quest’ultimo viola l’art.58 del codice deontologico o meno.
Come è noto, ai sensi dell'art. 58 del codice deontologico, è rimessa al prudente apprezzamento dell’ avvocato la scelta di assumere o meno la veste di testimone in un giudizio civile i cui fatti gli siano noti, con l'obbligo, in caso positivo, di rinunciare al mandato difensivo senza più poterlo riassumere e curando di evitare che oggetto della testimonianza siano circostanze di fatto ed elementi di difesa da considerarsi coperti dal dovere di segretezza, in modo che non venga arrecato pregiudizio alla parte rappresentata.
Nella vicenda in esame deve, tuttavia, escludersi la violazione dell'art. 58 citato, poiché, all'epoca in cui verrà resa la testimonianza il rapporto professionale non esiste per effetto della conclusione del precedente giudizio e non pare che le circostanze riguardanti l’attività professionale svolta dal codifensore possano ritenersi coperte da alcun segreto.
Neppure potrebbe configurarsi la violazione dell’art.22 del codice deontologico forense sul dovere di colleganza, attinente a profili non rilevanti nella fattispecie considerata.