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Lapo Mariani

parere

Avvocato. Ufficio legale di Publiacqua S.p.a. Impossibilità di svolgere la pratica forense. Impossibilità per l’Ufficio legale di patrocinare anche le cause dei propri amministratori o dipendenti o delle Società partecipate.

E’ stato chiesto se presso l’Ufficio Legale di Publiacqua S.p.a. può essere svolta la pratica di Avvocato ai sensi di legge; se oltre alla rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza della Società Publiacqua l’Ufficio Legale di detta Società può patrocinare e difendere gli amministratori e i dipendenti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili, per fatti e cause inerenti all’espletamento del mandato o del servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Società; ed infine se l’Ufficio Legale di detta Società può patrocinare e difendere anche le Società nelle quali Publiacqua S.p.a. abbia una partecipazione, nonché fornire pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività, qualora non sussista conflitto di interessi, anche potenziale,
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato relativamente all’ufficio legale istituito presso la Società Publiacqua S.p.a. può trovare applicazione la deroga prevista dall’art. 3 del R.D.L. 27 Novembre 1933 che, dopo aver stabilito che l’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito anche alle dipendenze di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province o dei Comuni, stabilisce però che in queste ultime ipotesi, possono essere iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo gli avvocati degli uffici legali istituiti, sotto qualsiasi denominazione e in qualsiasi modo, presso tali enti, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, in quanto la Suprema Corte, con sentenza Sez. Unite 3 Maggio 2005 n. 9096 ha ritenuto che la qualificazione di un ente come società di capitali non è di per sé sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica – e, quindi, ad impedire l’iscrizione nell’apposito albo speciale dell’avvocato operante presso l’ufficio legale istituito presso detta Società – perché la natura di istituzione di pubblica è configurabile allorché la detta Società, le cui azioni siano possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico, costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e quindi faccia parte di una nozione allargata di P.A. e questo è, appunto, il caso di Publiacqua S.p.a.
Peraltro all’ufficio legale della Società Publiacqua devono applicarsi le disposizioni e le regole previste in via generale per gli uffici legali degli enti pubblici.
Sebbene relativamente al primo quesito, ovverosia quello relativo alla possibilità, o meno, di espletare la pratica di avvocato presso l’ufficio legale di Publiacqua S.p.a. la risposta è negativa in quanto la Suprema Corte ha affermato che la deroga al generale principio di incompatibilità – di cui al comma 2 dell’art. 3 R.D.L. n. 1578 del 1933 – fra l’esercizio della professione forense e qualunque impiego o ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, ed in generale di qualsiasi altra amministrazione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, deroga introdotta dal comma 4 dello stesso art. 3 in favore, oltre che dei professori universitari, assistenti ed insegnanti di istituti superiori, degli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti di cui al comma 2 dello stesso articolo per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, ha natura eccezionale; pertanto, la norma che contiene tale deroga non può essere interpretata in via analogica per regolare fattispecie non espressamente contemplate.
Ne consegue che essa non può essere estesa ai praticanti procuratori (oggi, praticanti avvocati), che siano dipendenti di enti pubblici, ai quali, alla stregua del dettato dell’art. 13 R.D. n. 37 del 1934, si applicano, con riferimento all’esercizio del patrocinio per conto degli enti medesimi, le disposizioni sul regime delle incompatibilità di cui al predetto art. 3 R.D.L. n. 1578 del 1933, senza rinvio alla deroga contemplata per gli avvocati dallo stesso articolo; la mancata previsione per i praticanti di una disposizione derogatoria analoga a quella concernente gli avvocati manifestamente non si pone in contrasto con: l’art. 3 cost., trattandosi di situazioni del tutto disomogenee, e tenuto conto del fatto che il praticante non è titolare di un vero e proprio “status” professionale; l’art. 35 cost., in quanto al praticante dipendente di un ente pubblico non è impedita l’esplicazione di attività lavorativa; l’art. 41 cost., perché l’attività economica privata, pur essendo libera, è tuttavia sottoposta a controlli stabiliti dalla legge ordinaria; l’art. 97 cost., perché tale articolo fa riferimento alla organizzazione dei pubblici uffici (in questo senso Sent. Cass. Civ. Sez, Unite, 15 Dicembre 1998, n. 12560; cfr. anche Consiglio Nazionale Forense, 30 Dicembre 1996).
Analoga risposta negativa deve essere data in ordine agli ulteriori quesiti concernenti la possibilità, o meno, per l’ufficio legale di Publiacqua S.p.a. di patrocinare anche le cause dei propri amministratori o dipendenti o delle Società partecipate in quanto il succitato art. 3 del R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578 prevede che gli avvocati dipendenti da enti pubblici sono abilitati al patrocinio unicamente per le cause e gli affari interni dell’ente presso il quale prestano la loro opera, il che determina che non possono patrocinare soggetti diversi.
In questo senso si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha affermato che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. b, del R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578 (conv. in L. 22 Gennaio 1934 n. 36) – come modificato dall’art. 1 della Legge 23 Novembre 1939 n. 1949 – il quale costituisce norma di carattere eccezionale e, perciò, di stretta interpretazione (anche in considerazione delle ragioni di ordine pubblico ad essa sottostanti), lo “ius postulandi” degli avvocati dipendenti da enti pubblici, inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo, è limitato alle cause e agli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera; dal suddetto vincolo di stretta interpretazione discende, inoltre, che non è consentito ritenere “propri” dell’ente pubblico datore di lavoro del professionista le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettività, restando irrilevanti sia gli eventuali provvedimenti del primo ente che prevedano la possibilità di utilizzazione del proprio ufficio legale da parte del secondo, sia la partecipazione sociale totalitaria dell’ente pubblico (nella fattispecie, Comune) alla società per azioni difesa dal legale dell’ente medesimo ed ancorché detta società abbia assunto i compiti propri di una soppressa azienda comunale (Sent. Cass. Civ., Sez. Trib., 8 Settembre 2004, n. 18090; cfr. anche Sent. Cass. Civ., Sez. Trib., 16 Settembre 2004, n. 18686).
Nel senso che gli avvocati dipendenti da enti pubblici possono essere iscritti nell’elenco speciale solo sul presupposto imprescindibile della esclusività dell’espletamento da parte loro dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell’ente stesso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione Civile con sentenza 22 Giugno 1995, n. 7084;
il divieto non vale, invece, per la mera consulenza legale, dato che costituisce principio ormai consolidato che la prestazione di opere intellettuali nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli Albi Forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio (cfr. Sent. Cass. Civ., Sez. III, 8 Agosto 1997, n. 7359) e che, in particolare, l’attività di consulenza stragiudiziale non è riservata agli esercenti la professione di avvocato (cfr. Sent. Cass. Civ., Sez. Unite, 12 Luglio 2004, n. 12874) e, dunque, non è necessaria l’iscrizione all’Albo.