Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: utilizzo del titolo di avvocato dopo la cancellazione dall’Albo

E’ stato richiesto a questo Consiglio se un avvocato, dopo aver richiesto la cancellazione dall’Albo, per andare ad espletare un incarico di funzionario giuridico-amministrativo presso una Pubblica Amministrazione, possa continuare ad utilizzare il titolo di avvocato.

A tal riguardo occorre, necessariamente, rifarsi all’art. 2/7 della Legge 31.12.2012 n. 247, che consente anche a chi è stato iscritto nell’Albo professionale di continuare ad utilizzare il titolo di avvocato anche dopo la sua cancellazione.

L’uso legittimo del titolo comprende sicuramente anche l’utilizzazione dello stesso su atti amministrativi dell’ente per il quale il titolare espleta le proprie mansioni lavorative; infatti il titolo è una prerogativa e una qualità personale dell’avvocato, la cui spendita non è in alcun modo limitata dall’uso dello stesso, ben potendo il titolo essere utilizzato dall’interessato non solo nella corrispondenza privata, ma anche in caso di sottoscrizione di atti inerenti la sua nuova posizione lavorativa.

Del resto, l’unica limitazione prevista dalla Legge Professionale riguarda l’avvocato radiato, oggetto del comma successivo, per il quale espressamente si è previsto il divieto di utilizzo.