Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. Vincolo di riservatezza alla corrispondenza posto da una delle parti.

Si premette che questo Consiglio ritiene di non pronunciarsi in ordine a situazioni concrete e comportamenti specifici che si sono verificati o che potrebbero verificarsi, e che in relazione alla loro natura potrebbero essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio nell'esercizio di diverse competenze. Pertanto quelle che seguono sono considerazioni di massima ed in linea generale, che non potranno pregiudicare o limitare la futura ed eventuale attività del Consiglio.
Ciò premesso il Consiglio osserva che l'articolo 28 del vigente codice deontologico dispone che non può essere prodotta o riferita in giudizio la corrispondenza qualificata come riservata ed in ogni caso la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate tra avvocati.
In proposito si osserva che la chiara disposizione dell'articolo 28 non distingue tra mittente e destinatario per ovvi motivi di parità nella dialettica giudiziale o stragiudiziale tra avvocati, con la conseguenza che la qualificazione di riservatezza vincola ai sensi dell'articolo 28 tanto il mittente quanto il destinatario, ed una eventuale espressa qualificazione di riservatezza che fosse limitata al destinatario non troverebbe corrispondenza nella norma deontologica.
In conclusione il parere del Consiglio è nel senso che il richiamo all'articolo 28, che è norma deontologica non derogabile, non possa essere parziale e pertanto un ipotetico vincolo di riservatezza imposto al solo destinatario, produce i suoi effetti anche a carico del mittente. Ciò in considerazione delle finalità e degli interessi che la norma deontologica intende tutelare, che non sono solo quelli degli avvocati, ma anche e soprattutto quelli dei clienti, il cui diritto alla difesa richiede che taluni dati personali, ovvero aspetti della controversia o della vicenda delle quali trattano gli avvocati, non siano diffusi e disponibili per la controparte e per soggetti terzi.
In questo senso è il parere del Consiglio, con il quale Lei potrà confrontare eventuali fattispecie concrete.
Con i migliori saluti.