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Lapo Mariani

parere

Dottore in legge. Possibilità di insegnamento di materie giuridiche e consulenza legale nei confronti di privati, ditte individuali, associazioni e società.

E’ stato chiesto se, nel rispetto delle regole dell’ordinamento delle professioni, rientra nelle facoltà di un dottore in legge, svolgere attività di insegnamento di materie giuridiche e consulenza legale nei confronti di privati, ditte individuali, associazioni e società.
Il Consiglio dell’Ordine, si è espresso esclusivamente in riferimento ai profili di propria competenza, rilevando come costituisce principio ormai consolidato che la prestazione di opere intellettuali nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli Albi Forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio (cfr. Sent. Cass. Civ., Sez. III, 8 Agosto 1997, n. 7359) e che, in particolare, l’attività di consulenza stragiudiziale non è riservata agli esercenti la professione di avvocato (cfr. Sent. Cass. Civ., Sez. Unite, 12 Luglio 2004, n. 12874).
Ne consegue che un dottore in legge, anche se non iscritto in un Albo Forense, può, comunque, espletare liberamente attività di consulenza legale stragiudiziale purché in possesso dei requisiti richiesti dalle relative specifiche disposizioni. Il dottore in legge può anche espletare attività di insegnamento di materie giuridiche senza che ciò comporti la violazione della norme in materia di ordinamento della professione di avvocato, visto che l’insegnamento non rientra in alcun caso tra le attività riservate agli iscritti negli Albi Forensi.
Un problema potrebbe, peraltro, sorgere qualora le attività indicate nella Sua richiesta di parere siano svolte da un soggetto iscritto in un Albo Forense, perché in tal caso occorrerebbe verificare, caso per caso, che per le modalità di svolgimento della prestazione e per il tipo di rapporto intercorrente con il committente non sussista una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 3 del R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578 e successive modificazioni.