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parere

Interviste a pagamento (ALL. alla delibera n. 7 del 25 novembre 2009)

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 7 DEL 25 NOVEMBRE 2009

INTERVISTE A PAGAMENTO

Il Consiglio dell'Ordine ha posto la sua attenzione sull'uso di talune forme di comunicazione, in senso lato pubblicitaria, da parte di avvocati, impropriamente percepibili da parte dei potenziali utenti dei servizi legali, e la cui natura così come i mezzi ai quali tale comunicazione è affidata, possono essere fuorvianti. Tutto questo con la finalità di garantire il corretto svolgimento della competizione da parte degli avvocati nel mercato dei servizi legali, e di attenuare l'inevitabile disparità di mezzi tra coloro che iniziano l'attività professionale e che possono non disporre di risorse adeguate per accedere a forme di comunicazione costose. Si intende, in particolare, fare riferimento alla recente diffusione di apparenti interviste, concesse a periodici da parte di avvocati, previo pagamento di corrispettivo da parte dell'avvocato.
In specie il Consiglio dell'Ordine ha constatato negli ultimi tempi la diffusione, in numeri speciali o in inserti allegati a pubblicazioni periodiche (quotidiani o mensili), di articoli recanti tal interviste, corredati da servizi fotografici relativi allo studio legale, agli ambienti di lavoro ed ai professionisti che vi svolgono la loro attività e che, salvo quelle collocate in posizione di particolare evidenza (di regola, le prime tra le diverse raccolte nella pubblicazione), sono pubblicate a pagamento da parte dell'avvocato. In proposito il Consiglio dell'Ordine ritiene di non potersi esimere dal formulare le seguenti considerazioni, da intendersi estensibili anche ai casi di intervista radiofonica, televisiva o via internet, e che i Colleghi sono invitati a tenere nel debito conto.
Questo tipo di iniziative e queste forme di comunicazione ed i loro contenuti, richiedono al fine di verificarne la conformità ai principi della deontologia, di essere valutate con riferimento agli articoli 17 e 17 bis e18 comma II° del nostro codice deontologico.
Si osserva in proposito che nessun principio deontologico vieta all'avvocato di concedere interviste quando si tratti di vere interviste e le domande del giornalista e le relative risposte trovino giustificazione nelle esigenze informative della stampa e quindi nella notizia rappresentata dalla peculiarità del fatto o dell'argomento dell'intervista, attinenti alla condizione professionale nella quale l'intervistato si trova e che lo differenziano, seppure relativamente ed anche temporaneamente, rispetto alla generalità degli appartenenti alla comunità professionale: a titolo di esempio, l'avere patrocinato in un questione nuova o di particolare importanza, l'avere ottenuto un determinato risultato, positivo o negativo non importa, in una questione di interesse generale, l'essere stato parte in specifiche vicende professionali divenute notorie per l'interesse dei media, l'avere conseguito particolari e riconosciute competenze, che giustificano valutazioni e giudizi su fatti di interesse generale e simili (non vuole essere una indicazione tassativa ed esaustiva). Diverso invece è il caso delle interviste a pagamento da parte dell'avvocato (ma sarebbe lo stesso se il corrispettivo fosse pagato da terzi per conto dell'avvocato), indipendentemente dal fatto che si tratti di iniziativa proposta e sollecitata dall'editore del periodico e dal tema trattato (generalmente di interesse generale). In questo caso, infatti, l'intervista, potendo essere confusa dalla indifferenziata generalità dei potenziali utenti di servizi legali con una autentica intervista, viene a realizzare una forma di pubblicità non consentita poiché nella opinione comune si presume giustificata da una particolare condizione dell'avvocato, nel caso invece inesistente. Le interviste a pagamento realizzano così una forma di pubblicità ingannevole e fuorviante, contrastante con il disposto dell’art. 18 comma II° del cod. deontologico che vieta espressamente all’avvocato di sollecitare articoli o interviste. Pertanto nei confronti di questa prassi il Consiglio, premessa la sua ampia disponibilità ad una valutazione preventiva dei casi che si prospettassero, non mancherà di esercitare le sue funzioni di controllo deontologico.

Allegato:
7-2009